Licenziamento del lavoratore a seguito del frequente utilizzo di social network

Licenziamento del lavoratore, attenzione ad usare i social sul posto di Lavoro

A dare spunto a questo breve articolo è una recente sentenza della Cassazione (sent. n. 3133/19 del 1/2/19), la quale ha confermato il licenziamento operato dal datore di lavoro nei confronti di una dipendente che aveva effettuato sul computer in uso, durante l’orario di lavoro, ben 6.000 accessi a siti internet estranei all’attività lavorativa, nell’arco di circa 18 mesi.

Tali accessi, dei quali circa 4.500 al famoso social network facebook, venivano effettuati, tra l’altro, per un considerevole lasso di tempo.

Il licenziamento

La dipendente, che aveva impugnato il licenziamento ritenendolo discriminatorio e ritorsivo, posto che veniva irrogato, a suo dire, a seguito della sua richiesta di usufruire dei benefici della legge n. 104/92, non contestava tuttavia l’addebito relativo agli accessi sui siti internet.

Il Tribunale e, successivamente, la Corte d’Appello, ritenevano infatti che, in assenza di contestazione, tale condotta posta in essere dalla lavoratrice fossa grave e così idonea ad incrinare la fiducia del datore di lavoro, posto che risultavano migliaia di accessi al giorno, considerate le sole 3 ore di lavoro svolte (in virtù di contratto part-time).

A sostegno della tesi sostenuta dal datore di lavoro veniva evidenziato che gli accessi alla pagina personale del social network facebook potevano effettuarsi soltanto attraverso l’inserimento di una password e che, quindi, non vi era alcun dubbio circa l’attribuzione di tali accessi alla lavoratrice.

Questa vicenda pone interessanti spunti di riflessione: il primo, riguarda il raggiungimento in giudizio della prova in merito agli accessi su internet effettuati dalla lavoratrice che, si ricorda, svolgeva la sua prestazione lavorativa utilizzando un computer concesso in uso dal datore di lavoro.

Quest’ultimo si è, quindi, limitato ad estrapolare ed a stampare successivamente, dal computer utilizzato dalla lavoratrice, la cronologia internet: da questa è, infatti, possibile ricavare in dettaglio la tipologia di accessi ad internet effettuati su quel computer.Inoltre, la necessità di introdurre una password per accedere alla pagina personale del social network ha permesso di attribuire senza alcun dubbio alla lavoratrice gli accessi indicati nella cronologia.

Un altro spunto di riflessione ha ad oggetto la privacy.

Ci si è chiesti, infatti, se possa integrare violazione della privacy la condotta del datore di lavoro che estrapola la cronologia internet da un computer in uso ad un dipendente.

A tal riguardo, non è stata riconosciuta alcuna violazione della privacy, in quanto la condotta posta in essere dal datore di lavoro ha riguardato solo “dati che vengono registrati da qualsiasi computer e che sono stati stampati al solo fine di verificare l’utilizzo di uno strumento messo a disposizione del datore di lavoro per l’esecuzione della prestazione”.

Ebbene, sulla scorta di quanto statuito dalla citata sentenza di legittimità della Corte di Cassazione, riteniamo che il lavoratore debba molta fare attenzione nell’utilizzo di internet per scopi estranei all’attività lavorativa durante l’orario di lavoro, posto che tale condotta potrebbe integrare la violazione degli obblighi di buona fede e diligenza che sono allo stesso richiesti.

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