QUESTIONE

Quali sono le caratteristiche del reato di truffa contrattuale e per mezzo di quali condotte si realizza l’induzione in errore ?

NORME

Codice penale

Art. 640

Codice civile

Artt. 1337, 1439, 1440

la DEFINIZIONE

La truffa contrattuale sussiste nell’ipotesi in cui taluno dei contraenti ponga in essere artifici o raggiri diretti a sottacere o a dissimulare alla controparte fatti o circostanze che, qualora fossero stati conosciuti, l’avrebbero indotta ad astenersi dal concludere il contratto.

Il reato previsto dall’art. 640 c.p. vieta dunque che un soggetto tragga un profitto economico derivante dall’intervenuto perfezionamento di un contratto, giovandosi dell’inganno perpetrato in danno della controparte.

La salvaguardia della libertà negoziale trova riconoscimento anche in ambito civilistico, nella clausola generale prevista dall’art. 1337 c.c., secondo la quale le parti nel corso delle trattative sono tenute a comportarsi secondo buona fede.

L’obbligo di tenere un contegno informato al canone della correttezza (o buona fede), deve perciò sempre ispirare la fase che precede la stipulazione; in ipotesi negativa, conseguentemente scatterebbero i rimedi e le sanzioni previste dal Codice civile (risarcimento e/o annullamento del contratto) o dal Codice penale (reato di truffa).

Gli artifici e i raggiri

L’inganno può sostanziarsi nell’artifizio o nel raggiro.

Nella nozione di “artifizio” deve ricomprendersi quell’attività finalizzata alla trasfigurazione della realtà, simulando ciò che non esiste o nascondendo ciò che esiste.

Il “raggiro”, invece, è una menzogna idonea a far apparire come corrispondente al vero quanto dichiarato, attraverso un’aggressione della psiche del destinatario.

E’ poi pacifico che il contegno ingannatorio possa realizzarsi sia attraverso una condotta commissiva, che omissiva.

Perciò, l’attività ingannatoria potrebbe anche identificarsi con il silenzio tenuto nel corso delle trattative da uno dei contraenti su circostanze idonee a influenzare l’altrui determinazione volontaristica.

Tuttavia, il silenzio penalmente rilevante è solo quello consistente nel tacere alcune circostanze che una parte aveva l’obbligo giuridico di comunicare al soggetto passivo, indotto, così, a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe fornito.

A titolo esemplificativo, si evidenzia che è stata qualificata come silenzio rilevante ai fini dell’integrazione della condotta ingannatoria la reticenza serbata dal venditore inerente l’esistenza di una procedura esecutiva sull’immobile compravenduto, nonché quella del mediatore che non ha comunicato alle parti circostanze a lui noti circa la valutazione e la sicurezza dell’affare, quella di colui che ometta di dichiarare che l’immobile promesso in vendita sia gravato da ipoteche, o l’aver taciuto in sede di stipulazione del contratto preliminare la mancanza del requisito dell’altezza minima prevista dalla legge e la conseguente impossibilità di ottenere la certificazione di abitabilità del bene promesso.

Dolo

In ambito civilistico, rileva l’inganno:

sotto la forma del dolo determinante del consenso, ossia quello senza il quale il contraente non si sarebbe indotto alla conclusione del negozio, che si realizza quando il raggiro o l’inganno hanno agito come causa decisiva e determinante della volontà contrattuale (art. 1439 c.c.);

sotto la forma del dolo incidente, che ricorre nell’ipotesi in cui il contraente (ingannato) si sarebbe comunque determinato a concludere il contratto, ma a condizione diverse (art. 1440 c.c.), qualora fosse stato reso edotto della circostanza sottaciuta.

Nel primo caso, la sanzione è data dall’annullamento del contratto; nel secondo, fermo il vincolo negoziale, unicamente dal risarcimento del danno.

L’art. 640 Codice penale, viceversa, non opera distinzioni: l’inganno è, dunque, ugualmente rilevante sia che induca a un atto di disposizione che altrimenti non sarebbe stato compiuto, sia che induca a un atto di disposizione altrimenti diverso.

Il momento consumativo del reato

In tema di truffa, le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno chiarito che trattasi di reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore, abbia fatto seguito la diminuzione patrimoniale del soggetto passivo.

Dunque, il reato si perfeziona non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l’obbligazione della dazione di un bene economico, bensì nel momento in cui si verifica l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. È l’effettivo conseguimento del profitto con altrui danno che segna il tempus commissi delicti e ciò si verifica nella successiva fase di esecuzione del contratto, ove il rapporto contrattuale viene alterato in danno del soggetto passivo.

Vi sono, in ogni caso, anche ipotesi in cui la verificazione del danno coincide con il momento stesso della conclusione del contratto: così avviene nel caso in cui venga stipulato un contratto a effetti reali (art. 1376 c.c.), primo fra tutti la compravendita, o un contratto reale (il comodato, il deposito, il mutuo, il pegno, la donazione di modico valore, il riporto), in cui il negozio si conclude con la rei traditio.

La fase di esecuzione contrattuale

L’errore, cagionato mediante mezzi fraudolenti finalizzati all’indebito profitto, può riferirsi poi non solo al momento della conclusione del contratto, ma anche al momento della sua esecuzione.

Quanto al rilievo del silenzio nella fase esecutiva, si evidenzia che la Corte di Cassazione che ha ravvisato l’ipotesi della truffa contrattuale nella fase di esecuzione del contratto in fattispecie inerente l’esistenza di un rapporto locatizio avente a oggetto un alloggio dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari, rapporto in cui l’autore/conduttore aveva omesso di comunicare a detto Istituto di essersi procurato l’abitazione altrove e che l’immobile, nel frattempo, veniva utilizzato da un parente.

CONCLUSIONI

In conclusione si può affermare che la truffa contrattuale rappresenti un’ipotesi specializzante del reato previsto dall’art. 640 del codice penale.

La truffa contrattuale si caratterizza per il fatto che l’azione criminosa si svolge all’interno del rapporto negoziale, indipendentemente dalla natura (compravendita, locazione, mediazione ecc.); l’inganno, ossia l’ artificio o il raggiro, può realizzarsi sia in forma commissiva che omissiva.

Il reato si perfeziona, in genere, non con la stipulazione, ma nel momento in cui si verifica il danno patrimoniale in capo alla persona offesa e il correlativo arricchimento dell’agente.