- Velocità di intervento
- Lo Studio può vantare un’adeguata conoscenza in materia giuridica e contabile, utile per evitare eventuali tentativi promossi dal debitore per sottrarsi all’adempimento delle proprie obbligazioni.
- Lo studio è in grado di avvalersi di strumenti investigativi propri, per il reperimento di notizie a carico del debitore, volti all’individuazione di beni, fondi e patrimoni aggredibili.
E’ una fase eventuale che viene avviata solo nel caso in cui l’intervento stragiudiziale non abbia dato esito positivo.
In tale evenienza, il nostro studio – prima di intervenire legalmente -, valuta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del debitore, proponendo al Cliente di intentare azioni legali solo quando queste possano essere mirate, ossia solo quando vi siano ragionevoli probabilità di successo del procedimento giudiziario.
La prima e forse più importante delle fasi, si sostanzia in un nostro intervento di recupero credito stragiudiziale finalizzato a sollecitare il debitore a regolarizzare, in via bonaria la propria pendenza.
Naturalmente, la conclusione positiva dell’attività di recupero credito stragiudiziale consente al creditore di acquisire tempestivamente liquidità e di evitare il ricorso ad una eventuale fase legale che, come è noto, oltre all’esito incerto, comporta spesso dei tempi di risoluzione molto lunghi, oltre ad esborsi per spese legali.
Professionalità ed esperienza garantiscono al cliente un servizio di recupero crediti rapido ed efficiente. Il recupero del credito viene gestito attraverso una metodologia collaudata in grado di intervenire con successo sia nella preliminare fase stragiudiziale, che nella successiva ed eventuale fase giudiziale.
- impiego di personale qualificato e costantemente formato
- esperienza ultra ventennale nel settore del recupero dei crediti
- tempi rapidi nella gestione delle pratiche di recupero affidate, con valutazioni sull’aggredibilità del patrimonio del debitore
- convenzioni sulle spese legali
IL RECUPERO DEI CREDITI
Sommario
- Il recupero stragiudiziale
- Il titolo esecutivo
- Il pignoramento mobiliare
- Il pignoramento dei crediti
- L’esecuzione forzata sugli immobili
- Le procedure concorsuali
- Il trattamento fiscale delle perdite su crediti
- Conclusioni
1. Il recupero stragiudiziale
Le tecniche stragiudiziali di recupero, variamente articolate nelle loro diverse forme, costituiscono in genere il primo tentativo che l’impresa effettua per cercare di recuperare il credito in sofferenza senza doversi far carico di costi elevati. L’esperienza peraltro dimostra che tali tecniche, se tempestivamente ed opportunamente applicate, in genere sono in grado di risolvere la maggior parte dei casi di crediti di piccoli e medi importi incagliati in modo non patologico. La prima fase del recupero stragiudiziale, che di norma viene svolta internamente all’azienda creditrice avvalendosi di proprio personale amministrativo, è piuttosto semplice e poco onerosa: il creditore, presa visione del credito scaduto, dà inizio al recupero spedendo al cliente un estratto conto che evidenzi le partite aperte e facendolo seguire, a distanza di qualche giorno dalla data di presumibile ricevimento, da una chiamata telefonica di sollecito, cortese ma ferma. Se a questa non dovesse seguire il pagamento entro un ragionevole lasso temporale (10 – 15 giorni) si invierà una prima formale lettera di sollecito, di tono autorevole e con contenuti circostanziati, anch’essa seguita da una chiamata telefonica. Giunti a questo punto il debitore può assumere quattro diversi atteggiamenti: a) paga (immediatamente o ratealmente) quanto dovuto; b) adduce delle scuse nel tentativo di ridurre l’ammontare della somma dovuta o di procrastinare il pagamento; c) dichiara che non può o non vuole pagare; d) ignora i solleciti ricevuti e non dà alcuna risposta. Nel caso (a) il problema si è risolto in modo sostanzialmente indolore per ambo le parti. Nel caso (b) occorre invece saper valutare con obiettività la fondatezza e la legittimità delle argomentazioni addotte dal debitore, riconoscendogli le sue eventuali ragioni (ad esempio la merce era in parte difettosa ed ha già provveduto a renderla) e privilegiando, ove ce ne sia la concreta possibilità, una soluzione transattiva della controversia in tempi rapidi. Nel caso in cui le scuse siano assolutamente pretestuose, oltre che nei casi (c) e (d), è fondamentale che il cliente sia portato a conoscenza che il mancato adempimento non resterà certamente privo di conseguenze a suo carico. A tale scopo si invia una seconda lettera di sollecito a mezzo raccomandata A.R. nella quale, con tono autorevole, si rendono note al debitore le ragioni (e gli eventuali titoli) che giustificano la sussistenza del credito, informandolo delle ulteriori iniziative che seguiranno (ad esempio: blocco delle consegne di merce, passaggio della pratica al legale, protesto dell’assegno insoluto, istanza di fallimento, ecc.) se non farà fronte alla propria obbligazione. Qualora, neppure dopo questa seconda lettera, il debitore si renda disponibile in tempi ragionevoli a concordare una soluzione accettabile da ambo le parti, occorre passare alla seconda fase del recupero stragiudiziale secondo la seguente gradazione di intervento: 1) tentare immediatamente di ottenere dal debitore dei titoli esecutivi (cambiali, assegni) o delle garanzie a suo favore rilasciate da terzi (fidejussioni, avalli) che agevoleranno il proseguimento dell’attività di recupero e ne abbrevieranno sensibilmente i tempi; 2) affidare la pratica ad un’agenzia specializzata nel recupero crediti; 3) affidare la pratica ad un legale. I tre interventi descritti non sono necessariamente alternativi tra loro ma piuttosto sinergici: si consideri infatti che, nel caso in cui il creditore riesca ad entrare in possesso di titoli esecutivi o di valide garanzie del proprio credito, l’intervento di recupero stragiudiziale che verrà successivamente posto in essere dall’agenzia di recupero crediti o dal legale sarà indubbiamente caratterizzato da una maggiore incisività, sia sotto il profilo strettamente operativo che per la pressione psicologica che potrà legittimamente essere esercitata sul debitore al fine di convincerlo a pagare. Le agenzie di recupero crediti, che possono operare solo se munite di apposita licenza rilasciata dalla Questura, sono operatori economici (imprese individuali o società) deputati istituzionalmente al recupero dei crediti in forma stragiudiziale. Nell’ambito di tali competenze esse operano nell’interesse del creditore perseguendo la soluzione economicamente e tecnicamente più efficace ed efficiente volta a consentirgli il recupero (integrale o parziale) del proprio credito. L’esperienza italiana dell’ultimo decennio ha dimostrato che, in numerosi casi per i quali tutte le procedure aziendali interne esperite nella prima fase precedentemente descritta si sono rivelate infruttuose, il successivo intervento di un’agenzia di recupero crediti ha portato in tempi brevi all’incasso del credito. Tale risultato pare attribuibile ad alcuni fattori concomitanti: a) il debitore molto spesso non prova la benchè minima forma di soggezione psicologica nei confronti del creditore, che identifica semplicemente come uno dei tanti fornitori di cui avvalersi o meno e sul quale far gravare, ad interesse zero, le tensioni finanziarie della propria impresa. Quando l’interlocutore invece è un’agenzia di recupero crediti il debitore ha a che fare con persone e procedure ignote e prende immediatamente coscienza che ormai si è usciti dal normale ambito dei rapporti commerciali per 8 addentrarsi in un campo a lui ignoto e potenzialmente rischioso; b) la professionalità maturata dalle suddette agenzie contempla particolari tecniche di analisi finalizzate ad identificare i punti deboli sui quali attaccare psicologicamente il debitore (ad esempio minaccia di istanza di fallimento o minaccia di denuncia per truffa o appropriazione indebita, ripetute lettere di sollecito, telefonate, visite a domicilio, e sul posto di lavoro, ecc.) al fine di far sì che lo stesso maturi progressivamente la volontà di pagare il proprio debito per evitare seccature o problemi ben maggiori; c) l’intervento dell’agenzia comporta generalmente l’immediata comunicazione al debitore di una serie di oneri (interessi di mora, commissioni di recupero e spese) che vengono posti a suo carico e fanno lievitare sensibilmente l’ammontare del debito. Di fronte a tale prospettiva il debitore che non sia in mala fede si preoccuperà di saldare al più presto quanto dovuto al fine di limitare ogni ulteriore spesa. L’effettivo risultato conseguente alla suddetta tipologia di recupero non è ovviamente determinabile a priori. In linea generale le percentuali di recupero sono senz’altro più che apprezzabili, ma occorre evidenziare che vi possono essere specifici debitori (normalmente incalliti) che non subiscono affatto la pressione psicologica a cui si tenta di sottoporli e che sovente non dispongono neppure di alcun bene patrimoniale su cui agire per privarli legalmente della disponibilità dello stesso e convincerli al pagamento. In questi casi anche i più oculati tentativi di recupero possono rivelarsi infruttuosi. I costi del servizio di recupero crediti sono variabili da un’agenzia all’altra, talvolta persino nell’ambito della stessa agenzia in relazione al numero delle pratiche di recupero che vengono affidate da ciascun cliente. In genere l’agenzia richiede una quota fissa per ciascuna pratica da L. 10.000 a L. 25.000, che è dovuta indipendentemente dall’esito del recupero. Tale modesto compenso infatti copre le sole spese amministrative e postali relative al trattamento della pratica. Se, grazie all’intervento dell’agenzia, il credito viene incassato in tutto o in parte è inoltre dovuta una commissione percentuale compresa fra il 10% ed il 15% dell’importo recuperato.
2. Il titolo esecutivo
Quando le procedure di recupero stragiudiziale del credito si rivelano infruttuose non resta che rivolgersi ad un legale per il recupero in via giudiziale. Per poter iniziare l’esecuzione forzata a carico di un debitore bisogna disporre di un titolo esecutivo. Sarebbe di scarso interesse dilungarsi in questa sede in un’analisi dei vari atti a cui la legge riconosce la qualità di titolo esecutivo: poichè trattiamo di recupero crediti basterà dire che normalmente l’esecuzione avviene sulla base di assegni, cambiali, decreti ingiuntivi del magistrato e, più raramente, sentenze. E’ ovvio che i titoli appartenenti alle due prime categorie nascono spontaneamente, senza che venga espletata alcuna procedura giudiziale. Si dovrebbe quindi dire che, imponendo o concordando le modalità di pagamento, un’azienda dovrebbe privilegiare nei confronti dei debitori ritenuti a rischio il pagamento a mezzo assegni o cambiali, per trovarsi già, alle rispettive scadenze, un titolo da mettere ad esecuzione. Ma, come sappiamo, la cosa nella pratica è difficilmente realizzabile, e le cambiali (o gli eventuali assegni postdatati) in genere verranno rilasciati dal debitore solo 10 nell’ambito di una successiva rateizzazione dello scoperto, oppure dopo l’intervento fruttuoso dell’agenzia di recupero crediti. Il mezzo principe per ottenere un titolo esecutivo sarà quindi il decreto ingiuntivo, ottenibile ogni volta che del credito si fornisca prova scritta, tale essendo anche l’estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del creditore. I tempi per l’ottenimento del decreto ingiuntivo sono sensibilmente diversi da una sede giudiziaria all’altra e possono variare dai 10 – 15 giorni fino ai 60 – 70 giorni. Una volta ottenuto il decreto ingiuntivo l’art. 479 c.p.c. dispone che l’esecuzione forzata debba essere preceduta dalla notificazione alla controparte del titolo esecutivo e del precetto. Si tratta in concreto dell’estremo avvertimento al debitore che si è in procinto di esercitare l’azione esecutiva, consentendogli un’ultima possibilità di ottemperare spontaneamente alla propria obbligazione. A questo punto è importante sottolineare che il precetto conserva la sua efficacia solo per novanta giorni dalla data della notifica, pertanto se entro tale termine il debitore non ha pagato e neppure si è dato inizio all’esecuzione forzata diverrà necessario predisporre e notificare un nuovo atto di precetto. Che cosa significa, in buona sostanza, recuperare un credito in sede contenziosa? Significa costringere materialmente il debitore al pagamento o privandolo della disponibilità di beni mobili o immobili che egli possiede, o privandolo della disponibilità di crediti, e cioè esercitando, in sua vece, ma nell’interesse proprio, i crediti che il debitore vanta nei confronti di terzi. Tutto questo ovviamente avviene nel rispetto di precise norme di legge che, nel codice di procedura civile, sono inserite nel libro III sotto il titolo “Del processo di esecuzione”. Può apparire strano che, trattando di una attività svolta in un rigido schema normativo, si parli di costrizione materiale del debitore. In effetti la singolarità di questo linguaggio è solo apparente, poichè l’ufficiale giudiziario incaricato dell’esecuzione mobiliare, “quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l’esecuzione, provvede secondo le circostanze, richiedendo, quanto occorre, l’assistenza della forza pubblica”. Non solo, ma può ricercare le cose da pignorare addirittura sulla persona del debitore (art. 513 c.p.c.). Peraltro, l’esecuzione sugli immobili e sui crediti, anche se regolata da norme che hanno un tenore letterale meno colorito, si svolge senza alcuna necessità di collaborazione da parte del debitore, che si trova spogliato di quanto è stato sottoposto a pignoramento; salvi, ovviamente, i mezzi legali di opposizione che la legge gli riconosce.
3. Il pignoramento mobiliare
Il fatto, come vedremo più avanti, che l’esecuzione sui crediti e quella sugli immobili abbiano, per una ragione o per l’altra, limitate possibilità di applicazione spiega come circa il 90% delle procedure esecutive sia costituito da pignoramenti mobiliari presso il debitore. Con tale atto si impone a determinati beni di proprietà del debitore un vincolo giuridico a favore del creditore e degli altri soggetti successivamente intervenuti. Questo vincolo nell’immediato non impedisce al debitore di disporre materialmente dei beni pignorati, entro determinati limiti, ma rende inefficaci gli atti con cui il debitore aliena le cose pignorate o comunque ne dispone giuridicamente. Successivamente al pignoramento il creditore chiederà la vendita forzata dei beni pignorati o la loro assegnazione. 12 La vendita forzata viene normalmente effettuata con incanto, mediante offerte successive in aumento, ma l’art. 503 c.p.c. consente anche altre modalità come la licitazione o la trattativa privata. Che si trovino beni suscettibili di esecuzione, sopratutto nelle aziende, è frequente: si pensi ad esempio agli automezzi, a computers e stampanti, arredamenti, macchinari, merci in magazzino. Tuttavia l’utilità pratica di tale procedura va purtroppo riducendosi, col trascorrere degli anni, per due ordini di motivi: a) Considerati i lunghi tempi delle procedure esecutive, i beni pignorati subiscono generalmente un sensibile deprezzamento fra l’inizio della procedura e la successiva vendita, mentre il debitore, potendo contare appunto sulla lentezza della procedura, non è psicologicamente stimolato ad una rapida sistemazione del sospeso. b) La diffusione del leasing, sopratutto per le attrezzature industriali a rapida obsolescenza, fa si che i beni di maggior valore, che si possono rinvenire presso le aziende siano spesso beni non assogettabili all’esecuzione, perchè proprietà di terzi. Concluderemo quindi osservando che in tanto la procedura esecutiva mobiliare avrà successo in quanto riuscirà a colpire beni indispensabili per l’attività dell’impresa debitrice: ciò porterà infatti il debitore ad estinguere il debito con relativa celerità, per evitare di arrivare alla vendita di quanto, vendita dalla quale peraltro in genere il creditore non si può ragionevolmente attendere grandi risultati trattandosi di beni usati o di merci spesso obsolete; beni comunque di difficile realizzo.
4. Il pignoramento dei crediti
Nell’ambito delle procedure giudiziali di recupero crediti ve ne è una che, pur essendo a livello potenziale estremamente efficace ed efficiente, nella pratica sta pressochè cadendo in disuso. Si tratta del pignoramento dei crediti, che rientra nel più ampio quadro dell’espropriazione presso terzi, il quale si svolge con una procedura molto rapida, e perciò relativamente poco dispendiosa, e che va senz’altro preferito quando si sia informati circa l’esistenza di crediti del debitore nei confronti di aziende di sicura solvibilità, o addirittura si presuma che, almeno saltuariamente, il conto corrente intrattenuto dal debitore con una o più banche presenti un saldo creditore. Queste importanti informazioni talvolta sono state precedentemente raccolte, nel corso della fase stragiudiziale del recupero crediti, direttamente dall’agenzia incaricata del recupero e trasmesse al creditore per essere utilmente impiegate nella fase giudiziale. In tali ipotesi, peraltro nella pratica piuttosto rare, la procedura può esaurirsi anche solo in un paio di mesi, poichè, su richiesta del creditore, il Pretore ordina al “terzo pignorato” (banca o debitore del debitore) di pagare direttamente al creditore che ha attivato l’azione giudiziale. Poichè per essi è, di regola, indifferente pagare ad un creditore piuttosto che ad un altro, il recupero è normalmente rapidissimo. Purtroppo questa forma di esecuzione, che appare estremamente efficace in linea teorica, nella pratica risulta inattuabile nella maggior parte dei casi, o perchè non si conoscono i clienti dei clienti, o perchè non si conoscono le banche con le quali i clienti operano, o, infine, e sopratutto, perchè chi costringe l’azienda creditrice ad una procedura esecutiva di recupero si trova stabilmente in una situazione debitoria nei confronti degli istituti di credito.
5. L’esecuzione forzata sugli immobili
L’esecuzione forzata sugli immobili, anch’essa in linea teorica molto efficace, non trova frequente applicazione per altri motivi, che vanno ricercati da un lato nella frequente inesistenza di beni immobili di proprietà del debitore e, dall’altro, negli alti costi della procedura, che la rendono pressochè inavvicinabile quando di tratti di recuperare crediti medio-piccoli. Non va poi sottaciuto un altro concreto ostacolo al soddisfacimento del credito mediante l’esecuzione forzata immobiliare: raramente nella pratica si riesce a colpire un immobile libero da vincoli ipotecari. Poichè, come è noto, l’ipoteca privilegia quel creditore a favore del quale essa è iscritta, in molti casi pignorare un immobile, gravato da ipoteca, significa svolgere un’intera procedura esecutiva nell’interesse prevalente, se non addirittura esclusivo, del creditore ipotecario. La procedura in esame può quindi essere utilmente impiegata solo per crediti di importo elevato nei rarissimi casi in cui il debitore sia proprietario, e preferibilmente non in comproprietà con altri, di beni immobili aventi un valore capiente e liberi da ipoteche anteriori.
6. Le procedure concorsuali
Si parla di procedure concorsuali per indicare quelle procedure giudiziarie che, in maniera più o meno immediata, sono rivolte a garantire il “concorso” dei creditori sul patrimonio del debitore, e cioè il soddisfacimento dei loro diritti in misura paritetica, salve le legittime cause di prelazione previste dalla legge. Si tratta anche in questi casi, ora con una misura cautelare quale l’amministrazione controllata, ora con procedure liquidatorie quali il fallimento e il concordato preventivo, di aggredire il patrimonio del debitore, con la differenza che, mentre nelle procedure esecutive esaminate in precedenza, ogni creditore procede singolarmente con la propria esecuzione forzata individuale (e chi tardi arriva male alloggia!), nelle procedure concorsuali l’esecuzione è attuata da un organo pubblico, che è il curatore fallimentare o il commissario giudiziale, nell’interesse di tutti i creditori. Recuperare i crediti in sede concorsuale è, da un lato, più semplice e molto meno dispendioso, e, dall’altro, in termini di concreta probabilità, estremamente più arduo. In linea generale, il discorso non potrebbe che arrestarsi qui, girando attorno a frasi fatte, quali “dai fallimenti non si prende niente”, e così via, ma un esame più serio richiede una distinzione fra i casi che si possono presentare nelle diverse procedure concorsuali. Amministrazione controllata L’Amministrazione controllata comporta il cosiddetto congelamento dei debiti dell’azienda che vi è sottoposta: i creditori cioè non possono iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, e tanto meno può il debitore spontaneamente pagare. Questo divieto concerne però i crediti “per titolo o causa anteriore” alla procedura: conseguentemente, se l’azienda in amministrazione controllata assumerà nuovi debiti, come è normale che faccia dato che continua la propria attività di impresa, per quelli, una volta che siano scaduti, si potrà agire esecutivamente nonostante la pendenza della procedura. Una particolare attenzione dovrà tuttavia essere impiegata nella concessione del credito ad imprese in amministrazione controllata poichè se, da un lato, la presenza del commissario 16 fa presumere un’amministrazione seria ed oculata, dall’altro, spesso vengono poste in amministrazione controllata aziende già in stato di insolvenza, essendo nel concreto molto incerto il confine fra quest’ultimo e la temporanea difficoltà di adempiere. Se all’amministrazione controllata farà seguito il concordato preventivo o il fallimento, il divieto di azioni esecutive individuali diverrà generale ed anche per i debiti sorti durante la procedura non sarà possibile il recupero nelle forme che abbiamo visto; ma per questi crediti vi sarà un trattamento preferenziale, che ne assicurerà quasi sempre il soddisfacimento: saranno cioè pagati “in prededuzione”, come le spese della procedura, il compenso del commissario o del curatore, ecc.. Concordato preventivo Il concordato preventivo ha al contrario, come il fallimento, “finalità liquidatorie e satisfattive”: non mira, cioè, a riportare l’azienda fuori dalla temporanea mancanza di liquidità, ma piuttosto a liquidarla, soddisfacendo, in pari misura, come abbiamo visto, i creditori. Il recupero crediti nel concordato preventivo non costa, in genere, assolutamente nulla. Se il credito non è contestato, esso verrà pagato in sede di liquidazione. Si cade spesso in errore sulla percentuale concordataria, che la legge indica, per i crediti non privilegiati, nel 40%. Questa percentuale oggi in concreto non viene raggiunta quasi mai, e, ciònonostante, il concordato non si risolve. La ragione sta nel fatto che, con sempre maggior frequenza, viene proposto ed approvato il concordato “con cessione dei beni”, cioè quel concordato con il quale il debitore offre tutti i propri beni, presumibilmente sufficienti a raggiungere il fatidico 40%. Valutare il complesso dei beni offerti dal debitore non è la cosa più agevole e, nel dubbio sulla reale entità del patrimonio, si tende a largheggiare nella valutazione. Si arriva allora, in sede di liquidazione, a disporre di una somma spesso inferiore al 40% dei crediti. Questo tipo di concordato è oggi preferito, poichè è spesso impossibile offrire, in alternativa, “garanzie reali o personali di pagare il quaranta per cento dell’ammontare dei debiti”. Spese praticamente nulle, quindi, a fronte della probabilità di riscuotere da pochi punti percentuali fino al 40% o, teoricamente, anche molto di più. Fallimento “Punctum dolens” di questa sintetica disamina dal recupero crediti in sede concorsuale è il fallimento, che, salvi casi eccezionali, non permette il recupero, nè integrale, nè al 40%, dei crediti chirografari, e che spesso non permette di conseguire ricavi di sorta. Le spese sono pressochè nulle se l’azienda creditrice si insinua al passivo tempestivamente, e cioè prima dell’udienza di verificazione dello stato passivo o prima che questo venga chiuso; hanno invece una certa entità, se ci si insinua tardivamente. La differenza, in termini di costi, va ricondotta a due cause: la prima consiste nel fatto che l’insinuazione tempestiva non richiede assistenza di legale, mentre questa, per la seconda, è indispensabile; la seconda consiste invece nel fatto che, per insinuarsi tardivamente al passivo del fallimento, occorre instaurare una vera e propria causa (magari destinata a concludersi subito, per adesione del curatore alla domanda) con spese vive che incidono notevolmente sui crediti di piccole dimensioni. Se dovessimo, quindi, limitarci a confrontare i costi di un’istanza tardiva di ammissione al passivo con il probabile ricavo, dovremmo concludere che è opportuno proporla solo per i crediti di grosse dimensioni, sui quali le spese legali finiscono per avere un’incidenza modesta.
7. Il trattamento fiscale delle perdite su crediti
La normativa tributaria riguardante la deducibilità delle perdite su crediti è purtroppo molto restrittiva e talora risulta decisamente penalizzante per le imprese. La materia è regolamentata dall’art. 66, 3° comma, del DPR 917/86, il quale dispone che le perdite su crediti, per essere deducibili dal reddito, devono risultare da elementi certi e precisi; sono deducibili in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Secondo l’amministrazione Finanziaria la perdita è fiscalmente riconosciuta solo quando abbia i caratteri dell’inevitabilità e risponda ad una scelta di convenienza oggettiva dell’imprenditore (Risoluzione Ministeriale 9/4/80 n. 9/557). Nel caso (piuttosto frequente nella pratica) di crediti inesigibili di modesto importo, le cui spese legali per attuare l’esecuzione forzata in danno del debitore sono rilevanti rispetto all’ammontare del credito in sofferenza e vi sono fondate ragioni per presumere un esito negativo dall’azione di recupero, il fisco ammette la deducibilità della perdita documentata dalle suesposte argomentazioni, ad esempio a mezzo lettera di un legale inviata al proprio cliente (Risoluzione Ministeriale 6/8/76 n. 9/124). Inoltre, ove sia posta in essere una cessione di credito ad un prezzo inferiore al valore contabile, la differenza fra il valore di effettivo realizzo ed il valore nominale è ammessa in deduzione nel solo caso della cessione pro-soluto, cioè con liberazione del cedente al momento del trasferimento (Risoluzione Ministeriale 13/3/82 n. 9/634). L’art. 71 del DPR 917/86 disciplina infine la deducibilità degli accantonamenti per rischi su crediti. Al comma 1 detta norma dispone che, per i soli crediti di natura commerciale non coperti da garanzia assicurativa, è consentito operare annualmente un accantonamento, fiscalmente deducibile, nel limite dello 0,5% del valore nominale degli stessi. La deduzione peraltro non è più ammessa quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati all’apposito fondo abbia raggiunto il 5% del valore nominale dei crediti commerciali risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio. Al comma 2 viene stabilito che le perdite su crediti sono deducibili, a norma dell’art. 66, limitatamente all’ammontare che eccede l’importo complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Nel nostro ordinamento tributario non vi è quindi cumulabilità fra le perdite su crediti aventi natura certa, rilevate a secondo il disposto dell’art. 66, e quelle invece solamente presunte, per le quali sia stato forfettariamente operato un accantonamento generico a norma dell’art. 71, in quanto le prime sono deducibili limitatamente all’importo che eccede l’ammontare accantonato per le seconde. Per giunta, se in un esercizio l’importo accantonato con le modalità di cui all’art. 71 eccede l’ammontare del 5% dei crediti commerciali risultanti dal bilancio, l’eccedenza concorre a formare il reddito dell’esercizio.
8. Conclusioni
Questa rapida panoramica sui molteplici aspetti del recupero crediti, sia in via stragiudiziale che in sede giudiziale, consente di epilogare alcuni sintetici spunti di riflessione: a) Nei rapporti commerciali la prevenzione è meglio della cura. Informarsi approfonditamente sull’affidabilità dei propri interlocutori in affari e tenere costantemente monitorata la loro situazione economico-finanziaria consente in genere di prevenire il sorgere di crediti in sofferenza. b) L’uso della ragionevolezza dà migliori risultati delle questioni 20 di principio. Ciò è vero in particolare per tutte quelle situazioni dove è possibile concordare con il debitore delle soluzioni di natura amministrativa, tecnica, commerciale o dei componimenti stragiudiziali delle vertenze che risultino ragionevolmente accettabili da entrambe le parti. c) Prima di arrendersi vale la pena di far provare degli esperti. Quando i tentativi esperiti si siano rivelati infruttuosi, e prima che la situazione del debitore si incancrenisca, si può provare ad affidare la pratica ad un’agenzia di recupero crediti specializzata. Grazie alle tecniche di convincimento e di pressione psicologica sul debitore messe a punto da questi esperti in molti casi il loro intervento si rivela risolutivo e comunque, anche nell’ipotesi peggiore, il costo da sostenere è decisamente modesto. d) Se il creditore è un soggetto a rischio meglio tutelarsi con un titolo esecutivo. Il possesso di assegni e cambiali, benchè ovviamente di per sè non possa garantire che il credito sia recuperabile, mette generalmente il debitore in una situazione psicologica di timore di essere protestato e consente nel contempo di velocizzare i tempi delle procedure esecutive e di limitarne i costi. e) Disponendo di informazioni precise è possibile scegliere la procedura migliore da intraprendere. Essere a conoscenza della reale situazione finanziaria del debitore, dei suoi eventuali crediti, della proprietà di immobili non ipotecati, della disponibilità di beni di agevole commercio, è di valido ausilio nella scelta della procedura esecutiva più opportuna da intraprendere per ottenere il massimo risultato in termini di costi/benefici. f) Quando la situazione del debitore non offre vie d’uscita può essere utile farlo fallire. Quando l’ammontare del credito o la pessima situazione patrimoniale del creditore non giustificano i costi di un’azione individuale, o quando ogni tentativo di procedura esecutiva si sia rivelato infruttuoso, il vantaggio fiscale conseguibile in termini di risparmio d’imposta può rendere raccomandabile l’avvio di una procedura concorsuale, i cui costi come si è detto sono alquanto esigui. Inoltre, indipendentemente dalla lunghezza della procedura e da quanto in concreto dalla stessa si riuscirà a recuperare, il creditore avrà almeno la soddisfazione morale di aver eliminato dal mercato (a volte purtroppo solo temporaneamente) l’elemento parassitario che lo ha beffato e che è potenzialmente dannoso per l’intera l’economia.