Diritto di Famiglia

Lo Studio Legale Caradonna & Iellamo offre ai propri Clienti consulenza nell’adozione di convenzioni matrimoniali e fornisce assistenza per la costituzione di fondi patrimoniali su beni della famiglia, sia prima che durante il matrimonio.

La convenzione matrimoniale è, infatti, il contratto che deve essere stipulato in forma di atto pubblico, all’atto del matrimonio o in sua costanza, con il quale i coniugi stabiliscono un regime patrimoniale coniugale diverso dalla comunione legale, e cioè il regime di separazione dei beni o di comunione convenzionale. Ad essa sono dedicati gli articoli 162-166 del codice civile. Il fondo patrimoniale è, invece, un complesso di beni che può essere composto sia da immobili, che mobili registrati o titoli di credito, costituito anche durante il matrimonio per soddisfare i bisogni della famiglia. La proprietà dei beni conferiti spetterà, in tal modo, ad entrambi i coniugi.

Lo Studio Legale Caradonna & Iellamo offre un’attenta e seria assistenza sia nella fase che accompagna la crisi familiare, sia nella scelta da intraprendere per superarla. Ci occupiamo, infatti, di individuare le condizioni migliori per tutelare i nostri Clienti sia nella separazione personale, che nel divorzio; tuttavia, in questa particolare materia, più che nelle altre, riteniamo che il nostro compito sia quello di suggerire la difesa migliore da adottare, lasciando sempre liberi i nostri Clienti, informati e resi edotti di ogni aspetto della questione, di decidere quale alternativa scegliere.

Laddove poi un accordo consensuale non sia possibile, lo Studio Caradonna & Iellamo garantisce il massimo impegno nella tutela dei proprio assistiti nella redazione di un ricorso giudiziale volto a tutelarli nel riconoscimento dei propri diritti patrimoniali e familiari, seguendoli in tutta l’attività giudiziale che si renderà a tal fine necessaria.

Lo Studio Legale Caradonna & Iellamo si occupa, infine, di tutelare le famiglie di fatto attraverso consulenze durante la convivenza e assistenza nella fase di cessazione della stessa. Tale attività consiste nel trovare eventuali accordi consensuali con riferimento agli aspetti patrimoniali ricorrendo, in caso di disaccordo, al Tribunale dei Minorenni per decisioni in materia di affidamento dei figli e determinazioni economiche ad essi inerenti.

Lo Studio Legale Caradonna & Iellamo offre ai propri Clienti attività di assistenza nelle fasi di apertura delle successioni attraverso valutazioni del patrimonio del cuius, che consentiranno di procedere alla scelta dell’accettazione dell’eredità semplice o con beneficio di inventario, oppure ad una rinuncia della stessa. L’art. 474 del codice civile stabilisce che l’accettazione possa essere espressa o tacita. La prima ipotesi si realizza quando si dichiara di accettare l’eredità.

L’accettazione tacita, invece, si realizza attraverso comportamenti concludenti che esprimono una chiara volontà del soggetto che li compie e che, quindi, implicano una sua necessaria accettazione dell’eredità. L’accettazione, inoltre può essere pura e semplice, nel caso in cui non si richieda il cosiddetto beneficio d’inventario; in tal caso, si può tuttavia correre il rischio di ricevere una damnosa hereditas, ossia un’eredità composta, ad esempio, solo di debiti.

Per ovviare a questo rischio, si potrà perciò accettare l’eredità con beneficio d’inventario, attraverso cui poter quindi svolgere un controllo sui beni ereditari. Lo Studio Legale Caradonna & Iellamo segue, infine, i propri Clienti nelle procedure giudiziali di impugnazione del testamento e in quelle volte alla tutela della quota di eredità legittima lesa. Inoltre, chi pretenda di essere erede può chiedere il riconoscimento della qualità ereditaria contro chiunque possegga tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza alcun titolo, al fine di ottenerne la restituzione, esperendo un’azione di petizione ereditaria.

Lo Studio Legale Caradonna & Iellamo, avendo maturato una competenza specialistica nella materia, si occupa delle problematiche connesse all’Interdizione, all’Inabilitazione e all’Amministrazione di sostegno. Quest’ultimo istituto di protezione è stato, infatti, introdotto nell’ordinamento per venire incontro alle esigenze delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, che cioè incontrano serie difficoltà nel compiere gli atti e le operazioni della vita quotidiana, e che vedono compromesse, di conseguenza, le possibilità di salvaguardia e realizzazione dei propri interessi.

L’Amministrazione di sostegno interviene in un sistema in cui la protezione dei soggetti cd. deboli era affidata ad istituti mortificanti e rivelatisi inadeguati, quali l’interdizione e l’inabilitazione. Questi vecchi istituti, tuttavia, sopravvivono in posizione del tutto residuale.