a) si chiede l’inefficacia quando è intimato senza forma scritta, senza motivi o senza formalità indicate dalla legge 604/66, cui consegue la ricostituzione del rapporto oltre al risarcimento o la reintegrazione oltre al risarcimento a seconda del numero dei dipendenti dell’impres
b) si chiede la nullità nel caso di licenziamento discriminatorio e per motivo illecito, cui consegue la reintegra oltre al risarcimento del danno;
c) si chiede l’annullamento, nel caso sia assente la giusta causa o il giustificato motivo, cui ovviamente segue la tutela obbligatoria (riassunzione o il pagamento di un’indennità) nelle imprese fino a 15 dipendenti o la tutela reale (reintegra oltre al risarcimento) nelle imprese che superano i 15 dipendenti.
Le linee guida di tale normativa, in linea con la filosofia comunitaria in materia, sono la prevenzione attraverso l’analisi dei rischi e la programmazione attraverso la predisposizione di misure di idonee a prevenire i suddetti rischi.
Altro caposaldo è la partecipazione attiva sia del datore che del lavoratore, a garanzia dell’integrità psicofisica dei dipendenti presenti sul luogo di lavoro o di quelli su cui posso ricadere gli effetti negativi dell’agire in non sicurezza.
IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DOPO IL JOBS ACT
Il DL n. 34/2014 convertito in Legge 78/2014 ha modificato gli artt. 1, 1 – bis, 2 e 4 del D.lgs. 368/2001 semplificando l’intera disciplina.
Sparisce la causale per tutti i contratti a termine che, pertanto, non dovranno più riportare l’indicazione delle ragioni giustificatrici (tecniche, organizzative, produttive e sostitutive) prima obbligatorie.