INTRODUZIONE

Con la parola anglosassone stalking (letteralmente, “fare la posta”) si è soliti qualificare comportamenti reiterati di tipo persecutorio, realizzati dal soggetto persecutore nei confronti della sua vittima.
Si tratta di un insieme di condotte vessatorie, sotto forma di minaccia, molestia, atti lesivi continuati e tali da indurre nella persona che le subisce un disagio psichico e fisico e un ragionevole senso di timore.
In genere si parla anche di “sindrome del molestatore assillante”, sottolineandone quale aspetto caratterizzante la relazione “forzata” e “controllante” che si stabilisce tra persecutore e vittima; relazione, quest’ultima, che finisce per condizionare il normale svolgimento della vita quotidiana della vittima, ingenerando nella stessa un continuo stato di ansia e paura.
Ora, come è noto, la fattispecie delittuosa degli atti persecutori (c.d. stalking) è stata introdotta con il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, ed è prevista e punita dall’art. 612 bis c.p., nell’ambito dei delitti contro la persona e, più specificamente, tra quelli contro la libertà morale.
Si tratta di reato comune e plurioffensivo posto a tutela della libertà morale, lesa laddove la condotta criminosa sia tale da “costringere” la persona offesa “ad alterare le proprie abitudini di vita”, e della incolumità individuale, lesa allorquando determini nella vittima un “perdurante e grave stato di ansia o di paura”.
Si configura, inoltre, quale reato abituale e di evento che si consuma nel momento in cui si verifica, a seguito delle reiterate condotte delittuose, uno o più degli eventi lesivi previsti dalla norma, i quali possono consistere:
a) nel grave e perdurante stato di ansia e paura cagionato alla persona offesa;
b) nel timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva;
c) nel cambiamento delle proprie abitudini di vita.

L’art. 612 bis c.p. punisce la condotta di “chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
Al riguardo, preme evidenziare che sebbene il dettato normativo richiami le condotte di molestie e di minacce, lo stalking è un reato a forma libera che può essere realizzato attraverso una molteplicità di condotte.
Esso, infatti, non è un fenomeno omogeneo sicché non è possibile ricostruire un perfetto modello di condotta tipica, né tantomeno, un profilo tendenziale del c.d. stalker. Nella maggior parte dei casi (circa il 70% – 80%) i comportamenti assillanti provengono da uomini, di solito partner o ex partner della vittima, ma il persecutore potrebbe essere anche un collaboratore, un amico, un conoscente, un vicino di casa: non sempre, peraltro, il molestatore assillante tende ad identificarsi in un soggetto con precedenti penali, affetto da disturbi mentali o, ancora, dedito all’abuso di sostanze stupefacenti o alcoliche, come solitamente si pensa.
Quanto alla gamma delle condotte che possono ritenersi molestia assillante o atto persecutorio questa è piuttosto varia. Al di là delle modalità specifiche che contraddistinguono i singoli episodi di persecuzione, in genere, il reato si realizza attraverso la combinazione di più azioni moleste: potrebbe, infatti, realizzarsi tramite il sorvegliare, l’inseguire, l’aspettare, il raccogliere informazioni sulla vittima, il seguire i suoi movimenti, ed ancora, attraverso le intrusioni, gli appostamenti sotto casa o sul luogo di lavoro, i pedinamenti e i tentativi di comunicazione e di contatto di vario tipo.
Costituisce stalking anche la diffusione di dichiarazioni diffamatorie ed oltraggiose a carico della vittima, ed, ancora, la minaccia di violenza, non solo nei suoi confronti, ma anche rispetto ai suoi familiari, ad altre persone vicine o contro animali che le siano cari.
Al riguardo, inoltre, la Suprema Corte di Cassazione ha espressamente riconosciuto che le molestie idonee ad integrare la fattispecie delittuosa possono anche consistere in “reiterati contatti telefonici” (Cass. Pen., Sez. V, sentenza 18 aprile 2012, n. 14997). Si deve trattare, però, di contatti telefonici ripetuti ed insistenti, tali da ingenerare nella vittima uno stato di soggezione psicologica. Questi, dunque, devono essere in qualche modo duraturi e, naturalmente, come ogni altra modalità di realizzazione del reato in oggetto, indesiderati, sgraditi ed intrusivi, idonei a creare un profondo disagio psichico ed un ragionevole senso di timore, ansia e paura nella vittima. Ovviamente, si tratta soltanto di un’elencazione di condotte, individuate tra le più frequentemente denunciate e, in quanto tale, meramente esemplificativa.
Quel che contraddistingue le molestie assillanti, in genere, è un’ossessione dinamica, in continua crescita, alimentata dalla continua esigenza dello stalker di soddisfare le proprie emozioni, i propri impulsi e desideri con stimoli crescenti, sempre nuovi, volti al proprio appagamento: ecco che, in un arco temporale variabile, comportamenti che in genere sarebbero assolutamente innocui potrebbero trasformarsi sino a degenerare, manifestandosi in concreto particolarmente aggressivi e violenti.
Qualunque sia la sua modalità di esternazione, è essenziale che il contegno dell’agente cagioni nella vittima “un grave disagio psichico” ovvero determini “un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina” o, comunque, pregiudichi “in maniera rilevante il suo modo di vivere”.
In altri termini, affinché la condotta persecutoria sia penalmente rilevante, è necessario che gli atti reiterati dello stalker abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima. La condotta, inoltre, deve essere caratterizzata dal requisito essenziale della reiterazione, intesa non come mera
ripetizione dell’azione, ma come vero e proprio nesso che lega le diverse condotte esprimendo un disvalore ulteriore rispetto a quello espresso dalle stesse.
Tale fattispecie delittuosa è punita a titolo di dolo generico, inteso quale volontà di porre in essere le condotte di minaccia o di molestia, con la consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi lesivi alternativamente necessari per l’integrazione della fattispecie.
Per quanto concerne le sanzioni, l’art. 612 bis c.p., al primo comma, prevede la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
Ai sensi del secondo comma, inoltre, la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
Il comma successivo prevede, altresì, un aumento della pena fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Infine, la pena è aumentata se il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi dell’art. 8 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in Legge 23 aprile 2009, n.38. In genere la procedibilità è a querela della persona offesa, con termine per la sua proposizione di sei mesi (anziché di tre mesi, come per quasi tutti gli altri reati).
Può, tuttavia, procedersi d’ufficio, quando il fatto viene commesso nei confronti di un minore di età oppure di una persona con disabilità (Legge 5 febbraio 1992, n. 104 ) nonché quando il fatto viene connesso con altro delitto per cui debba procedersi d’ufficio.
Il reato è, altresì, procedibile d’ufficio quando il soggetto sia stato ammonito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11.
Secondo questa normativa, infatti, fino a quando non viene proposta querela per il reato di stalking, la persona offesa ha facoltà di esporre i fatti all’autorità di pubblica
sicurezza, avanzando richiesta al questore di “ammonimento” nei confronti dell’autore della condotta.
La richiesta avanzata viene quindi trasmessa, senza ritardo, al questore, il quale assunte ove necessario le informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, nel caso in cui ritenga l’istanza fondata, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento (procedura in parte modificata dal recentissimo D.L. 14 agosto 2013, n. 93 in attesa di conversione). Dopo tale ammonimento, una eventuale ulteriore condotta persecutoria renderà il reato, come testé evidenziato, procedibile d’ufficio.
Ebbene, come fin qui rappresentato, lo stalking finisce per condizionare ogni aspetto della vita personale e professionale della vittima, dal momento che ne viola la privacy e ne limita la libertà.
La vittima si trova in uno stato di perenne emergenza e di stress psicologico, legato all’angoscia e alla paura per l’incolumità propria e dei propri cari, e ciò in ragione della costante presenza e del perdurante controllo imposti dal molestatore.
Purtroppo occorre non sottovalutare il fenomeno: il comportamento aggressivo, infatti, generalmente causa di disturbi d’ansia, del sonno, della concentrazione, potrebbe evolversi repentinamente e, in alcuni casi, gli effetti delle molestie potrebbero degenerare concretizzandosi addirittura in fenomeni lesioni personali o di omicidio. E’ fondamentale, quindi, non sottovalutare quelle singole condotte che
potrebbero rappresentare indizi della presenza del comportamento molesto, dal momento che solo una loro diagnosi tempestiva consentirà di prevedere le azioni dell’autore e le reazioni della vittima e, per tale via, di intervenire al fine di evitare, o quantomeno limitare, i danni.
NORMATIVA

Codice penale, art. 612 bis
Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della
violenza di genere, nonchè in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province

Codice penale

LIBRO SECONDO.
Dei delitti in particolare –
TITOLO DODICESIMO.
Dei delitti contro la persona –
CAPO TERZO.
Dei delitti contro la libertà individuale –
SEZIONE TERZA.
Dei delitti contro la libertà morale

Articolo 612 Bis – Atti persecutori

Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumita’ propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. (2)
La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (3)
La pena e’ aumentata fino alla meta’ se il fatto e’ commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilita’ di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto e’ punito a querela della persona offesa.
Il termine per la proposizione della querela e’ di sei mesi.
La querela proposta è irrevocabile.
Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto e’ commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilita’ di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche’ quando il fatto e’ connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio. (4) (1)
—–
(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 7, D.L. 23.02.2009, n. 11 con decorrenza dal 25.02.2009.
(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1-bis, D.L. 01.07.2013, n. 78, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 09.08.2013, n. 94, con decorrenza dal 20.08.2013. Si riporta, di seguito, il testo previgente:
“Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumita’ propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.”.
(3) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, D.L. 14.08.2013, n. 93, con decorrenza dal 17.08.2013.
Si riporta, di seguito, il testo previgente: “La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.”.
(4) Il terzo periodo del presente comma è stato inserito dall’art. 1, D.L. 14.08.2013, n. 93, con decorrenza dal 17.08.2013.
Atti persecutori – Art. 612 bis c.p.

Il reato di atti persecutori, previsto e punito dall’art. 612 bis c.p., trova la sua collocazione sistematica tra i delitti contro la persona, disciplinati nel Titolo XII, capo III, del libro II del codice penale, e, più specificamente, tra quelli contro la libertà morale.
Il reato in esame è stato introdotto con il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in Legge 23 aprile 2009, n. 38, per dare una risposta effettiva al dilagante fenomeno dello stalking.

Bene giuridico tutelato

Il bene giuridico presidiato è costituito dalla libertà morale, lesa laddove la condotta criminosa sia tale da “costringere” la persona offesa “ad alterare le proprie abitudini di vita”. Tuttavia si è osservato come la condotta delittuosa possa ledere anche il bene della incolumità individuale e, nello specifico, il bene costituzionalmente garantito della salute, allorquando determini nella vittima un “perdurante e grave stato di ansia o di paura”.
L’illecito in oggetto va dunque qualificato come reato plurioffensivo.

Natura del reato

Il delitto di atti persecutori si configura quale reato abituale di evento ed a forma libera (Cass. Pen., Sez. V, 07/05/2010, n. 17698).
L’evento è alternativamente e/o cumulativamente di tre tipi (Cass. Pen., Sez. V, 26/07/2011, n. 29872; Corte di Appello di Trento, 20/03/2013, n. 49; Tribunale penale di Firenze, Sez. II, 11/03/2013, n. 311).
Esso può consistere:
a) nel grave e perdurante stato di ansia e paura cagionato alla persona offesa;
b) nel timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva;
c) nel cambiamento delle proprie abitudini di vita. Per l’integrazione della fattispecie
delittuosa in esame è necessario, inoltre, porre in essere condotte “reiterate” tali da cagionare almeno uno dei tre eventi sopra indicati.

Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha sancito che “Il delitto di atti persecutori è un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione dei quali è idoneo a integrarlo, essendo quindi configurabile quando il comportamento minaccioso o molesto, posto in essere con condotte reiterate, abbia cagionato nella vittima o un grave e perdurante stato di turbamento emotivo ovvero abbia ingenerato
un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva ovvero abbia costretto la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita”bastando, comunque, a integrare la reiterazione quale elemento costituitivo del reato anche due sole condotte di minaccia o di molestia” (Cass. Pen., Sez. 15/05/2013, n. 20993).
Sebbene la norma identifichi il comportamento tipico attraverso il richiamo delle figure della “minaccia” e della “molestia”, il reato di stalking non si configura quale fattispecie a forma vincolata, potendo essere molteplici e svariate le condotte offensive suscettibili di rilevanza penale.
Sulla definizione della gamma di comportamenti ascrivibili allo stalking, in linea generale, si può condividere la definizione di esso, data nella Relazione introduttiva al disegno di legge recante “Misure contro gli atti persecutori”, come “comportamento assillante e invasivo della vita altrui realizzato mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive, quali telefonate, appostamenti, pedinamenti fino, nei casi più gravi, alla realizzazione di condotte integranti di per
sé reato (minacce, ingiurie, danneggiamenti, aggressioni fisiche).
Lo stalking si qualifica quale reato abituale (Cass. Pen., Sez. I, 08/03/2011, n. 9117).
È noto che per reato abituale si intende un reato il cui fatto richiede la ripetizione di una serie di azioni, che può avvenire anche in un ampio lasso di tempo, e ciò si realizza con un minimo di condotte collegate dal nesso di abitualità che può formare oggetto anche di continuazione ex 81 c.p..
Non discostandosi dalla tradizionale definizione di reato abituale, la Cassazione ha inizialmente delineato le caratteristiche del reato di atti persecutori, ponendo l’accento sulla reiterazione nel tempo delle condotte di minaccia o molestia e specificando che queste si svolgono in un ampio arco temporale, anche quotidiano.
Successivamente, altre sentenze hanno puntualizzato che possono ritenersi sufficienti anche due soli episodi di minaccia o molestia idonei ad integrare il delitto ex art. 612 bis c.p. (Cass. Pen., Sez. V, 05/07/2010, n. 25527; Cass. Pen., Sez. V, 17/02/2010, n. 6417). Tale orientamento giurisprudenziale trova fondamento in un’interpretazione strettamente letterale del termine reiterare, utilizzato dalla norma. Il suo significato è da ricondursi, infatti, al ripetersi di una condotta “una seconda volta ovvero più volte con insistenza”.
In tal modo i Giudici di legittimità hanno sancito il principio di diritto secondo cui due sole condotte sono necessarie ma, anche, sufficienti ad integrare il requisito oggettivo della fattispecie in esame, laddove, ovviamente, (essendo reato di evento) abbiano cagionato almeno uno dei tre eventi indicati nel dettato normativo.

Soggetto attivo

Il soggetto agente può essere chiunque.
Si tratta di reato comune, per la cui commissione non è necessaria alcuna qualifica soggettiva. Il soggetto attivo del reato – definito comunemente “stalker” – in genere è colui che è legato alla vittima da rapporti affettivi o sentimentali, quale potrebbe essere un fidanzato o un ex particolarmente geloso, un ex marito, un corteggiatore non corrisposto.
Preme evidenziarsi che il recentissimo D.L. 14 agosto 2013, n. 93 (in attesa di conversione) prevede che il riferimento, quale soggetto attivo, al “marito legalmente separato o divorziato” sia sostituito facendo più ampiamente riferimento al “marito anche separato o divorziato”.

Soggetto passivo

Il soggetto passivo è il titolare del bene della libertà morale o, alternativamente, dell’incolumità individuale, nei confronti del quale sono diretti gli atti persecutori.

Elemento oggettivo

L’elemento oggettivo si sostanzia in una serie di condotte reiterate ed ascrivibili nelle classiche ipotesi delittuose di minacce e molestie. I comportamenti minacciosi o molesti devono essere tali da cagionare alla vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero
da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita (Cass. Pen., Sez. V, 16/04/2012, n. 14391; Cass. Pen., Sez. V, 21/11/2011, n. 42953; Cass. Pen., Sez. V, 02/05/2011, n. 16864; Cass. Pen., Sez. V, 07/03/2011, n. 8832).
La condotta deve essere reiterata.
La reiterazione è requisito essenziale della fattispecie; essa non coincide e non deve essere intesa solo come mera ripetizione della condotta, rappresentando invero un nesso che lega le diverse condotte esprimendo un disvalore ulteriore rispetto a quello espresso dalle singole condotte (Cass. Pen., Sez. V, 25/05/2011, n. 20895; Cass. Pen., Sez. VI, 30/08/2010, n. 32404).
Sulla scorta di tale assunto, la giurisprudenza ha ritenuto configurabile la fattispecie in oggetto anche con due sole condotte di minaccia o molestia che abbiano avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima.
Inoltre, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che “II reato di atti persecutori, previsto dall’art. 612 bis c.p., può configurarsi anche in presenza di comportamenti reciprocamente molesti o minacciosi, quando si riscontri una posizione di ingiustificata predominanza di uno dei due contendenti, tale da dar luogo alla qualificabilità come persecutoria della condotta da lui posta in essere” (Cass. Pen., Sez. V, 07/05/2010, n. 17698).

Elemento soggettivo

L’elemento soggettivo è il dolo generico, quindi la volontà di porre in essere le condotte di minaccia o di molestia, con la consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi lesivi alternativamente necessari per l’integrazione della fattispecie.
Per configurare il reato di stalking non occorre una rappresentazione anticipata del risultato finale, ma, piuttosto, la costante consapevolezza, nello sviluppo progressivo della situazione, dei precedenti attacchi e dall’apporto che ciascuno di essi arreca all’interesse protetto, insita nella perdurante aggressione da parte del ricorrente della sfera privata della persona offesa. Infatti, trattandosi di reato abituale di evento, è sufficiente ad integrare l’elemento soggettivo il dolo generico, quindi la volontà di porre in essere le condotte di minaccia o di molestia, con la consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente necessari per l’integrazione della fattispecie legale, che risultano dimostrate proprio dalle modalità ripetute ed ossessive della condotta persecutoria compiuta e dalle conseguenze che non sono derivate sullo stile di vita della persona offesa” (Cass. Pen., Sez. V, 15/05/2013, n. 20993).

Consumazione

Il reato si consuma nel momento in cui si verifica, a seguito delle reiterate condotte delittuose, uno o più degli eventi lesivi previsti dalla norma. Il tentativo è configurabile, con riferimento a tutti i casi in cui le condotte delittuose, pur se ripetute, non perfezionano l’iter criminis, ossia non determinano in capo alla vittima alcun evento lesivo.

Sanzioni

La pena prevista per il reato di atti persecutori è la reclusione da sei mesi a cinque anni.
La pena massima, difatti, è stata aumentata da quattro a cinque anni con la recente modifica apportata dal D.L. 1 luglio 2013, n. 78, convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 94.

Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona.
Preme evidenziarsi che il recentissimo D.L. 14 agosto 2013, n. 93 (in attesa di conversione) prevede che il riferimento, quale soggetto attivo, al “marito legalmente separato o divorziato” sia sostituito facendo più ampiamente riferimento al “marito anche separato o divorziato”.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
La pena è aumentata se il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi dell’art. 8 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in Legge 23 aprile 2009, n. 38.
Preme rilevare che il recentissimo D.L. 14 agosto 2013, n. 93 (in attesa di conversione) prevede che la pena è aumentata anche se il fatto è commesso “attraverso strumenti informatici o telematici”.

Procedibilità

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, quando il fatto è commesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio, nonché quando il delitto è commesso da soggetto ammonito (Cass. Pen., Sez. V, 28/03/2013, n. 14692).
Preme evidenziarsi che il recentissimo D.L. 14 agosto 2013, n. 93 (in attesa di conversione) vorrebbe introdurre una specifica disposizione che statuisca l’irrevocabilità della querela una volta proposta.

Autorità giudiziaria competente

La competenza spetta al Tribunale monocratico.
Rapporti con altre fattispecie di reato
L’art. 612 bis c.p. condiziona l’applicabilità della previsione di atti persecutori alla non configurazione di altri più gravi reati.
In tal senso depone il dettato normativo laddove con una clausola di sussidiarietà afferma “Salvo che il fatto non costituisca più grave reato (…)”
Per quanto riguarda, invece, la presenza di reati meno gravi bisogna verificare se questi risultano assorbiti o meno dall’art. 612 bis c.p..
Il reato in esame assorbe le fattispecie di minacce e molestie: ed infatti, il disvalore precipuo della fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p. è ravvisato nella ripetitività delle condotte offensive, mentre la configurabilità delle ipotesi di minacce e molestie è calibrata su di singoli episodi.
Il discrimen dunque tra le fattispecie a confronto è costituito da due elementi essenziali:
a) la reiterazione delle condotte;
b) la produzione di un grave e perdurante stato di ansia o di paura o di un fondato timore per l’incolumità
propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da una relazione affettiva o una alterazione, non voluta, delle proprie abitudini di vita.
Il reato di atti persecutori non si applica se le condotte sono state poste in essere all’interno del nucleo familiare, poiché in tal caso lo stesso viene assorbito nel più grave reato dei maltrattamenti in famiglia, punito ai sensi dell’art. 572 c.p. (Cass. Pen., Sez. VI, 14/02/2013, n. 7369; Cass. Pen., Sez. VI, 20/06/2012, n. 24575).
RIASSUMENDO
Atti persecutori
Art. 612 bis c.p.
(Titolo XII – Dei delitti contro la persona
Capo III – Dei delitti contro la libertà individuale
Sezione III – Dei delitti contro la libertà morale)

BENE GIURIDICO TUTELATO
La libertà morale e l’incolumità individuale
TIPO DI REATO
Reato comune
Reato abituale di evento e a forma libera
ELEMENTO SOGGETTIVO
Dolo generico
PROCEDIBILITÀ
A querela della persona offesa
D’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 della Legge n. 104/1992; se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio; se il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 11/2009, convertito in Legge n. 38/2009
AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE
Tribunale in composizione monocratica
ARRESTO
Facoltativo in flagranza di reato
Il recentissimo D.L. n. 93/2013, in attesa di conversione, prevede, inoltre, l’introduzione anche per tale fattispecie dell’arresto obbligatorio in flagranza di reato
FERMO
Non consentito
MISURE CAUTELARI PERSONALI
Consentite
PENA
La reclusione da sei mesi a cinque anni
CASI PARTICOLARI

Stalking: la tutela della vittima di comportamenti assilanti

Le nuove misure per contrastare il fenomeno dello stalking: dall’ammonimento del Questore al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese. Le misure a sostegno delle vittime di stalking: assistenza psicologica e giuridica; numero verde istituito dal Dipartimento per le pari opportunità.
Che cosa è lo stalking? Cosa fare quando si è vittima di uno stalker? Quali comportamenti integrano la fattispecie di reato oggi prevista dall’art. 612 bis c.p.?
Cosa si intende per atti persecutori? Come difendersi? Quali strumenti sono previsti a difesa della vittima? Quali sono le misure a sostegno delle vittime di stalking?

l’INTRODUZIONE
Il reato di stalking è stato introdotto nel nostro ordinamento con il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge 23 aprile 2009, n. 38, colmando, con l’art. 612 bis c.p., una profonda lacuna normativa che, nel corso degli ultimi anni, quando il fenomeno dei comportamenti persecutori si è diffuso nel nostro Paese, ha visto quasi sempre le vittime prive di tutela. Le forze di polizia e la magistratura, in assenza di una normativa specifica, sono state spesso assenti sul piano dell’intervento in tutte quelle gravi situazioni conosciute con il termine “stalking”.
La nuova fattispecie del reato di atti persecutori comprende tutte quelle molestie e quei comportamenti assillanti e ossessivi che puntano a indurre la vittima in uno stato di soggezione psicologica funzionale alla ricerca di un contatto personale e intrusivo nella vita privata altrui.
Il Legislatore ha introdotto anche misure cautelari finalizzate a fronteggiare i casi di stalking, quale l’ordine di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, previsto dall’art. 282 ter c.p.p., l’obbligo di comunicare detto ordine all’autorità di pubblica sicurezza, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, alla parte offesa e ai servizi sociali territorialmente competenti. Tra le altre misure a sostegno delle vittime di stalking, l’obbligo delle forze dell’ordine e di tutte le istituzioni pubbliche di fornire informazioni in ordine ai centri antiviolenza presenti nel luogo dove risiede la vittima e, se richiesto, di metterla in contatto con i centri stessi.

le NORME
Codice penale
Art. 612 bis
Codice di procedura penale
Artt. 282 ter, 282 quater
D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge 23 aprile 2009, n. 38

la FATTISPECIE
Lo stalking
Prima dell’introduzione di tale fattispecie di reato, tutti quei comportamenti molesti o minacciosi che, turbando le normali condizioni di vita, pongono la vittima in un grave stato di disagio fisico e psichico, di vera e propria soggezione e che provocano un giustificato timore per la sicurezza propria o per quella di persone care, imponevano il ricorso alla contestazione di reati inadeguati alla copertura dei fatti accertati e, soprattutto, non in grado di fornire tutela alla vittima del reato.
Vi sono vari tipi di stalkers, ma quello con cui la vittima ha più spesso a che fare è l’ex coniuge o ex fidanzato che non riesce ad accettare la fine della relazione e, quindi, cerca con condotte ossessive di riconquistare il partner. Lo stalking a opera di estranei o nei confronti di personaggi famosi esiste ed è quello che risulta interessante dal punto di vista mediatico, ma nella realtà coinvolge un numero limitato di persone.
Tipi di stalker
In dottrina sono stati individuati cinque tipi di stalker:
– il risentito, si tratta di solito di un ex partner che vuole vendicarsi per un torto subito, per lo più un torto presunto, o che non accetta la fine della relazione, verificatasi, a suo avviso, per motivi ingiusti.
Il soggetto intende ledere sia l’immagine della persona (per esempio, pubblicando sul web foto o immagini compromettenti oppure diffondendo volantini con frasi oscene nell’ambiente di lavoro della vittima) sia la persona stessa (aspettandola fuori casa per farle delle scenate), sia danneggiando cose di proprietà della vittima (rigando, per esempio, l’autovettura o forandone le gomme);
– il bisognoso d’affetto, che agisce per attirare su di sé delle attenzioni. Questo tipo di stalker agisce soprattutto nell’ambito di rapporti professionali particolarmente stretti come, ad esempio, quello tra paziente e psicoterapeuta;
– il corteggiatore incompetente, i cui comportamenti degenerano proprio perché è incapace di avere una vita di relazione, diventa opprimente e, quando non riesce a raggiungere i risultati sperati, anche aggressivo e villano;
– il respinto: è colui che non accetta la fine di una relazione, che reagisce a un abbandono, ha un atteggiamento ambivalente, da una parte intende ristabilire la relazione, dall’altra vuole solo vendicarsi per l’abbandono subito;
– il “predatore”: vuole avere rapporti sessuali con una vittima che può essere pedinata, inseguita e spaventata, è eccitato proprio dal disagio, dalla paura che provoca nella vittima.
I comportamenti
I comportamenti messi in atto dallo stalker possono essere i più vari, spesso l’agente ricorre a comunicazioni intrusive nella vita privata della vittima, quali telefonate, anche mute, sms, e-mails, lettere, biglietti lasciati sull’autovettura o sulla porta di casa della persona molestata, la spia, la segue, la pedina, si apposta sotto la sua abitazione, presso il luogo di lavoro, scatta fotografie di nascosto, la minaccia, la afferra, la aggredisce; mette in atto altri comportamenti associati quali ordinare beni per conto del soggetto molestato, inviare doni, fiori, cioccolatini, far trovare oggetti (per esempio animali morti o parti di animali), compiere atti vandalici su beni della vittima.
Lo stalking pone la vittima in uno stato di ansia o di paura, talvolta cade in depressione, si trova costretta a cambiare abitudini e stile di vita nel tentativo di sottrarsi alle persecuzioni dello stalker, il quale a volte ricorre a comportamenti minacciosi o addirittura violenti, causando nella vittima fondato timore per la propria incolumità e per quella dei propri familiari, parenti e amici.
In passato, in alcuni casi, la vittima si è vista costretta addirittura a cambiare città di residenza per sottrarsi alla ossessiva persecuzione da parte dello stalker.
Questo perché il precedente quadro normativo non forniva strumenti idonei a tutelare le vittime.

La necessità di configurare un reato specifico
Fino all’entrata in vigore dell’art. 612 bis c.p., per reprimere le condotte moleste si faceva ricorso all’art. 660 c.p., norma insufficiente a perseguire le condotte di stalking in quanto indirizzata a reprimere le molestie o i disturbi arrecati a un determinato soggetto in luogo pubblico o aperto al pubblico; tutela principalmente l’ordine pubblico – attesa l’astratta possibilità di reazione del molestato – mentre l’interesse privato riceve una protezione solo riflessa.
In altri casi, si è configurato il reato di violenza privata di cui all’art. 610 c.p., oppure ci si è avvalsi delle figure di reato della minaccia, semplice o aggravata (art. 612 c.p.) delle percosse, dell’ingiuria, ma nessuna delle citate norme è idonea a reprimere una condotta molesta, plurioffensiva, continuata e assillante.
La diversità dei comportamenti che lo stalker può in concreto porre in essere rendeva
decisamente difficile definire, sotto il profilo giuridico, i confini esatti della fattispecie delittuosa, anche in considerazione del fatto che spesso le attività del molestatore, se singolarmente considerate, risultano innocue (basti pensare al fare regali, spedire lettere con dichiarazione d’amore, inviare fiori).
La nuova forma di reato introdotta era dunque necessaria nel nostro Paese, non essendo le norme penali esistenti sufficienti per fronteggiare lo stalking.
Gli elementi strutturali nel reato di atti persecutori
Il Legislatore introduce il reato all’interno della sezione codicistica dedicata ai delitti contro la libertà morale e struttura la fattispecie secondo una condotta a forma libera, di natura abituale che deve cagionare un danno. Si tratta di un reato di evento la cui sussistenza richiede non solo una condotta molesta o minacciosa ma anche il verificarsi di una alterazione dell’equilibrio della vittima.
I comportamenti persecutori sono definiti come «un insieme di condotte vessatorie, sotto forma di minaccia, molestia, atti lesivi continuati che inducono nella persona che le subisce un disagio psichico e fisico e un ragionevole senso di timore».
Quindi, non sono tanto le singole condotte a essere considerate persecutorie, ma piuttosto è la modalità ripetuta nel tempo, contro la volontà della vittima, che riassume in sé il principale significato delle condotte persecutorie. È necessario il ripetersi della condotta: gli atti e comportamenti volti alla minaccia o alla molestia devono essere reiterati, devono essere intenzionali e finalizzati alla molestia e devono avere l’effetto di provocare nella persona offesa disagi psichici, timori per la propria incolumità e quella delle persone care, pregiudizio alle abitudini di vita. La norma non indica i tempi, non prevede che le condotte si verifichino a distanza di un giorno, di una settimana o di un mese l’una dall’altra; non è possibile fissare in termini astratti quando più condotte di minaccia o di molestia possano integrare il reato di cui all’art. 612 bis c.p., è necessario valutare sia ogni singola condotta di minaccia o di molestia nel contesto concreto in cui queste condotte sono tenute sia il comportamento dell’agente.
Le condotte reiterate devono produrre determinati eventi: il perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima, il fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone vicine, l’alterazione delle abitudini di vita.

La querela della vittima

Il delitto, ai sensi del quarto comma dell’art. 612 bis c.p., è punibile a querela della persona offesa, proponibile entro il termine di sei mesi, in deroga a quello ordinario dei tre mesi previsto dall’art. 124 c.p. La procedibilità d’ufficio è circoscritta alle ipotesi in cui il fatto è commesso nei confronti di un minore o di un disabile, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si debba procedere d’ufficio.
Il Legislatore in tal modo ha inteso, da un lato, consentire alla vittima di sottrarsi a un processo penale indesiderato in considerazione della delicatezza delle sue implicazioni dal punto di vista psicologico e personale, e dall’altro dotare la persona offesa di uno strumento giuridico nei confronti dell’agente, che potrebbe porre fine ai suoi atti persecutori proprio in cambio della remissione della querela.
Vi è anche chi ha ritenuto che la previsione di procedibilità a querela del reato suscita
perplessità laddove non si disciplina una ipotesi di irrevocabilità della stessa per una fattispecie che consente l’adozione di misure coercitive a carico del querelato. Si potrebbe verificare una situazione processuale nella quale il giudice, pur dopo che l’indagato abbia sofferto un periodo di custodia cautelare, non possa ulteriormente procedere per intervenuta remissione di querela, con ciò attribuendosi alla parte lesa del reato un potere che non trova riscontro nell’ordinamento penale, salvo il caso delle violazione dell’art. 570 c.p. rapportata alla possibilità di applicare la misura coercitiva dell’allontanamento dalla casa familiare ai sensi dell’art. 282 bis c.p.
Peraltro proprio la particolarità della fattispecie, che tende a tutelare una vittima sempre più debole a fronte di una sorta di progressione criminosa realizzata dall’agente persecutore, evidenzia come sarebbe inopportuno lasciare esposta la parte lesa a possibili pressioni o ritorsioni finalizzate alla remissione della querela e quindi alla sostanziale impunità processuale del reo. L’esperienza giudiziaria – maturata nella trattazione di reati procedibili d’ufficio quali i maltrattamenti in famiglia o a querela irrevocabile come la violenza sessuale – insegna proprio come la donna, normalmente vittima di tali situazioni, sia spesso soggetta a tentativi, più o meno diretti, finalizzati alla ritrattazione della denuncia pur sussistendo la protezione della procedibilità irreversibile. È facile prevedere che, in assenza di tale protezione processuale, la vittima di stalking possa essere oggetto di attività ancora più invasive aventi come fine ultimo la rinuncia all’istanza punitiva (CSM, Delibera 2 aprile 2009, in www.csm.it).

Configurabilità del tentativo
Secondo le prime opinioni formatesi in dottrina, la particolare struttura del delitto di atti persecutori non appare incompatibile con la figura del tentativo, purché si raggiunga la prova della ripetuta commissione di atti sufficienti a integrare un numero di comportamenti idonei a soddisfare il requisito della serialità richiesto dalla norma in esame.
Siamo di fronte a un reato di evento, «perché risulta chiaramente che le condotte reiterate debbono cagionare, debbono essere poste in essere in modo da cagionare un perdurante stato di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità della persona, ovvero devono costringere la persona ad alterare la propria condotta di vita. Si tratta, quindi, di un reato di evento, anche se la norma dice in modo da cagionare un reato di evento, per il quale il tentativo è astrattamente ammissibile».

Le pene previste e le circostanze aggravanti
È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
È previsto l’aumento di pena fino a un terzo nel caso in cui l’agente sia il coniuge legalmente separato o divorziato dalla persona offesa ovvero sia stato legato alla stessa da relazione affettiva.
È una circostanza soggettiva che riguarda i rapporti intercorrenti tra la persona offesa e l’autore del reato.
Dalla lettura della norma, sembra che il Legislatore abbia escluso il coniuge separato solo di fatto e non se ne comprende la ragione.
La nozione di relazione affettiva è ampia, ma il riferimento sembra essere a una relazione di carattere sentimentale, a prescindere dal fatto che vi sia stata o meno convivenza.
Sono previste inoltre circostanze aggravanti di natura speciale: la pena è aumentata fino alla metà nel caso in cui il fatto è commesso ai danni di un minore, di una donna in stato di gravidanza, di un soggetto disabile, come individuato dall’art. 3 della legge n. 104/1992, ovvero con armi o da persona travisata.
La clausola di sussidiarietà “salvo che il fatto non costituisca un più grave reato”.
Si tratta di una clausola di riserva in base alla quale la norma può essere applicata, sempre se la condotta del soggetto non integri un’ipotesi più grave di reato; in presenza di condotte che integrino il reato di atti persecutori e di più gravi reati, il più grave reato assorbe il reato di stalking, ma solo nel caso in cui il reato più grave esaurisca il disvalore dell’evento tipico degli atti persecutori. Altrimenti, la clausola di riserva non troverà applicazione e sarà configurabile il concorso di reati, come può avvenire tra il reato di lesioni e quello di atti persecutori o in presenza di figure di reato quale la violenza sessuale, punita più gravemente, ma non che esaurisce la tutela prestata dagli atti persecutori.
Diverso è il caso in cui sia configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, reato abituale, anch’esso caratterizzato da un contesto unitario di condotta nel cui ambito sono collegati, sia sul piano oggettivo sia sul piano soggettivo, i singoli comportamenti del soggetto.
Quello che connota il reato di atti persecutori, distinguendolo dal reato di maltrattamenti, è la circostanza che le condotte del soggetto agente sono reiterate e ingenerano un fondato timore nella vittima di un male più grave, ancorché non arrivino a integrare il reato di maltrattamenti (Tribunale del riesame di Bari, sentenza 6 aprile 2009, Il Quotidiano Giuridico 30 aprile 2009). In altra ipotesi, invece, si è ritenuto configurabile il reato di maltrattamenti che è stato esteso a tutte le condotte poste in essere anche dopo la cessazione della convivenza con conseguente assorbimento del reato contestato ex art. 612 bis c.p. (Gip Tribunale di Milano, ordinanza 7 aprile 2009, non pubblicata).
Strumenti di tutela
Il Legislatore non si è limitato a introdurre un reato di stalking, ma ha previsto anche una serie di altre misure, con l’intento di intervenire in maniera incisiva per contrastare il fenomeno. L’art. 8 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge 23 aprile 2009, n. 38, prevede un ammonimento da parte del questore nei confronti del soggetto indicato quale molestatore, provvedimento assimilabile alle injunctions, alle diffide previste da altri ordinamenti stranieri che da tempo hanno normativa specifica contro lo stalking; l’art. 9 prevede l’introduzione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, l’art. 10, con riferimento agli ordini di protezione disposti dal giudice civile (l’allontanamento dalla casa familiare), ne prevede l’aumento di durata. La nuova normativa introduce altresì strumenti a sostegno delle vittime degli atti persecutori, quali le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti nella zona di residenza della vittima e il numero verde istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità – Presidenza del Consiglio dei ministri, attivo ventiquattrore su ventiquattro, per offrire assistenza psicologica e giuridica e per comunicare, nei casi di urgenza, alle forze dell’ordine gli atti persecutori segnalati dalla vittima.
L’ammonimento
Si tratta di nuovo strumento introdotto nell’ordinamento che prevede, nel caso in cui la vittima non intenda proporre querela per il reato di cui all’art. 612 bis c.p., la possibilità di esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza e di richiedere al questore un provvedimento di ammonimento nei confronti del soggetto indicato dalla parte esponente quale molestatore assillante. È una norma con una chiarafunzione preventiva che intende assicurare senza ritardo un intervento pubblico. Il questore se ritiene fondata l’istanza, dopo aver assunto, se del caso, informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ammonisce oralmente il soggetto e lo invita ad astenersi dal continuare a tenere comportamenti persecutori nei confronti della vittima. Secondo una prima interpretazione, il soggetto nei confronti del quale è stata proposta l’istanza di ammonimento può essere accompagnato da un difensore, per essere sentito. Viene redatto processo verbale, la cui copia è rilasciata sia all’ammonito sia alla parte che ha formulato la richiesta di intervento del questore.
Qualora il soggetto già ammonito perseveri negli atteggiamenti persecutori e non si
astenga dal tenere comportamenti che pongano la vittima in uno stato di soggezione e paura, non è più richiesta la querela della persona offesa, giacché in tal caso il delitto previsto dall’art. 612 bis del Codice penale è procedibile d’ufficio e la pena è aumentata. Lo stalker viene quindi avvertito che il suo comportamento è antigiuridico e che se persisterà sarà arrestato in flagranza.
Vi è chi ha obiettato che l’ammonimento rappresenti una sfida per lo stalker e che quindi possa peggiorare la sua condotta; altri invece ritengono che sia uno strumento importante e sia vantaggioso ammonirlo, fornendogli così la possibilità di evitare il processo penale laddove cessi il comportamento antigiuridico.
Avverso l’ammonimento, è ammesso il ricorso in via gerarchica, nonché il ricorso al TAR.
Il ricorso gerarchico non produce alcun effetto sospensivo, mentre in sede di giustizia
amministrativa è possibilechiedere la sospensione del provvedimento; è di tutta evidenza che, ove fosse concessa la sospensiva, le ulteriori condotte moleste non sarebbero più perseguibili d’ufficio e l’eventuale arresto non potrebbe essere convalidato.
Non è stabilito un termine entro il quale l’ammonimento conserva efficacia, il Legislatore non ha precisato fino a quando lo stalker deve considerarsi ammonito.
Le misure cautelari
Si tratta di misure che, pur previste in via generale, appaiono particolarmente consone alla fattispecie criminosa degli atti persecutori.
È stato introdotto nel Codice di rito l’art. 282 ter, che dispone la nuova misura cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, norma inserita nel Capo II che disciplina lemisure coercitive. Il giudice prescrive all’indiziato di non avvicinarsi a determinati luoghi che siano abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati che siano abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
Inoltre, il giudice può vietare all’imputato di comunicare con qualsiasi mezzo sia con la persona offesa sia con le persone più sopra individuate.
Ove la frequentazione dei luoghi sopra indicati sia necessaria per motivi di lavoro o per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
Il successivo l’art. 282 quater c.p.p., di recente introduzione, prevede che i provvedimenti emessi ai sensi del citato art. 282 ter c.p.p. sono comunicati all’autorità di pubblica sicurezza, ai fini dell’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni, alla persona offesa dal reato e ai servizi sociali territorialmente competenti.
Secondo il disposto dell’art. 276, comma 1, c.p.p., la violazione della misura cautelare comporta la possibilità per il giudice di disporre la sostituzione ovvero il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell’entità, dei motivi e delle circostanze della violazione

GIURISPRUDENZA
Il problema della prova
Secondo l’indirizzo giurisprudenziale consolidato, la deposizione della persona offesa può essere assunta come fonte di convincimento al pari di ogni altro mezzo di prova. Il Giudice, peraltro, è tenuto a compiere un esame sull’attendibilità intrinseca del dichiarante, oggettiva e soggettiva, che deve essere particolarmente penetrante e rigoroso, in special modo nei casi in cui fossero carenti dati obiettivi emergenti dagli atti a conforto delle affermazioni della vittima. Le dichiarazioni della persona offesa possono anche essere assunte da sole come fonte di prova. Non è necessario, in ogni caso, verificare la sussistenza di riscontri esterni, non essendo applicabile il canone di valutazione stabilito dall’art. 192 c.p.p. La deposizione della parte offesa, nonostante sia portatrice di un interesse antagonista di quello dell’imputato, pertanto, non necessita di riscontri oggettivi e non può essere valutata con un criterio differente da quello utilizzato per una persona estranea, nonostante sia sempre necessario un controllo di credibilità e di attendibilità, particolarmente penetrante solo ove il suo contenuto sia contrastato da più elementi di prova. Il giudizio di attendibilità del testimone o della persona offesa, inoltre, correttamente può essere circoscritto solo a una parte della sua deposizione. In tema di prova testimoniale, infatti, trova applicazione il principio della “scindibilità” della valutazione, da intendersi nel senso che il giudice può ritenere veritiera una parte della deposizione e, nel contempo, disattendere altre parti di essa. Tuttavia, in siffatte ipotesi, il giudicante deve dare conto, con adeguata motivazione, delle ragioni che lo hanno indotto a tale diversa valutazione e deve anche chiarire i motivi per i quali il giudizio espresso non si risolve in un complessivo contrasto logico-giuridico della prova (Tribunale di Napoli, Ufficio GIP, ordinanza 30 giugno 2009 applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).
Tra i suggerimenti che vengono dati alle vittime di stalking vi è quello di tenere un diario dettagliato di quanto accade, tuttavia, poiché non si è immediatamente consapevoli di essere vittima di stalking, si tende a sottovalutare i primi episodi e, quindi, la raccolta degli elementi di prova inizia in un momento successivo. Le condotte moleste a mezzo del telefono sono più facili da documentare, attraverso le registrazioni e i tabulati telefonici che documentano numero, durata e orario delle chiamate, loro provenienza, altrettanto semplice è conservare gli sms e le mail ricevute. Più difficile è documentare le altre condotte tipiche dello stalker, gli inseguimenti e gli appostamenti, così come è difficile attribuire allo stalker i danneggiamenti all’autovettura o alle proprietà della vittima, le inserzioni su internet.

CONCLUSIONI
È di tutta evidenza che la normativa oggi vigente è un passo importante verso la tutela delle vittime di stalking e che sembra già dare i suoi frutti, tanto che vi sono state numerose applicazioni, soprattutto in ordine agli ammonimenti del questore e alle misure cautelari processuali.
La vittima dovrà innanzi tutto seguire i suggerimenti che sono stati approntati dagli studiosi del fenomeno dello stalking che si possono leggere sul sito delle forze dell’ordine e che riportiamo:
– prendere consapevolezza del problema è già un primo passo per risolverlo. A volte, invece si tende a sottovalutare il rischio e a non prendere le dovute precauzioni come per esempio, informarsi sull’argomento e adottare dei comportamenti tesi a scoraggiare, fin dall’inizio, comportamenti di molestia assillante;
– in alcune circostanze, di fronte a una relazione indesiderata, è necessario “dire no” in modo chiaro e fermo, evitando improvvisate interpretazioni psicologiche o tentativi di comprensione che potrebbero rinforzare i comportamenti persecutori dello stalker;
– la maggior parte delle ricerche ha rilevato che la strategia migliore sembra essere l’indifferenza.
Infatti, sebbene per la vittima risulti difficile gestire lo stress senza reagire, è indubbio che lo stalker rinforza i suoi atti sia dai comportamenti di paura della vittima, sia da quelli reattivi ai sentimenti di rabbia;
– cercate di essere prudenti e quando uscite di casa evitate di seguire sempre gli stessi itinerari e di fermarvi in luoghi isolati e appartati;
– in caso di molestie telefoniche, tentate di ottenere una seconda linea e utilizzate
progressivamente solo quest’ultima. Registrate le chiamate (anche quelle mute). Ricordate che per far questo è necessario, al momento della telefonata, rispondere e mantenere la linea per qualche secondo (senza parlare), in modo da consentire l’attivazione del sistema di registrazione dei tabulati telefonici;
– tenete un diario per riportare e poter ricordare gli eventi più importanti che potrebbero risultare utili in caso di denuncia;
– raccogliete più dati possibili sui fastidi subiti, per esempio, conservate eventuali lettere o e-mail a contenuto offensivo o intimidatorio;
– tenete sempre a portata di mano un cellulare per chiamare in caso di emergenza;
– se vi sentite seguiti o in pericolo, chiedete aiuto, chiamate un numero di pronto intervento, come per esempio il “112” o il “113” o rivolgetevi al più vicino Comando Carabinieri o Commissariato di PS.
Nel caso in cui tali comportamenti non siano sufficienti per far desistere il molestatore, la vittima può presentare istanza al questore al fine di ottenere l’ammonimento, come abbiamo più sopra evidenziato.
Qualora, invece, la situazione richieda un intervento più immediato per evitare conseguenze che possono essere anche drammatiche o irreparabili per la vittima, altra e forse più efficace e immediata forma di tutela è rappresentata dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa o dalla prescrizione di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa. Il giudice, inoltre, può vietare al molestatore di comunicare con qualsiasi mezzo con la persona offesa e con le persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva. Nel caso in cui sia necessario per motivi di lavoro o, ad
esempio, per consentire allo stalker di vedere i figli o che lo stesso frequenti determinati luoghi, il Legislatore ha previsto che il giudice prescriva le relative modalità e che possa imporre limitazioni.
L’obbiettivo primario per la vittima di stalking non è tanto quello di punire il molestatore assillante, quanto piuttosto avere a disposizione strumenti di prevenzione e che pongano fine al comportamento persecutorio.

LINK YOUTUBE

1. https://www.youtube.com/watch?v=kyEx-AfYuSM
2. https://www.youtube.com/watch?v=nRkEWrSNtkU
3. https://www.youtube.com/watch?v=PIcmDxeSr1U
4. https://www.youtube.com/watch?v=bayfrfTxG2c
5. https://www.youtube.com/watch?v=ZQU5p3IeLGo