
Decreto penale di condanna: deve contenere l’avviso all’imputato della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova
Con una recente Sentenza, la Corte Costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità dell’art. 460 comma 1 lett. e) c.p.p.“nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna debba contenere l’avviso all’imputato che ha facoltà di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova unitamente all’atto di opposizione”, ha stabilito che “poiché nel procedimento per decreto il termine entro il quale chiedere la messa alla prova è anticipato rispetto al giudizio, e corrisponde a quello per proporre opposizione, la mancata previsione tra i requisiti del decreto penale di condanna di un avviso, come quello previsto dall’art. 460, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. per i riti speciali, della facoltà dell’imputato di chiedere la messa alla prova comporta una lesione del diritto di difesa e la violazione dell’art. 24, secondo comma, Cost. L’omissione di questo avvertimento può infatti determinare un pregiudizio irreparabile, come quello verificatosi nel giudizio a quo, in cui l’imputato nel fare opposizione al decreto, non essendo stato avvisato, ha formulato la richiesta in questione solo nel corso dell’udienza dibattimentale, e quindi tardivamente“.
Dunque, il decreto penale di condanna deve contenere anche l’avviso all’imputato della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.
Per maggiori approfondimenti si veda la Sentenzadella Corte Costituzionale n. 201 del 21/07/2016.