QUANDO SI PARLA DI CONCORSO NEL REATO COMMESSO DA UN’ALTRA PERSONA ?
Una lite finita male
Immaginiamo una banale discussione fra automobilisti finita male, durante la quale vi siate messi a discutere per una precedenza non rispettata.
E immaginiamo che, nel bel mezzo del litigio, vi sia stato un vostro amico che era in auto con voi che, improvvisamente e senza alcun motivo, abbia dato un pugno all’altro automobilista, per poi scappare.
Si potrebbe dire che voi avete concorso nel reato commesso dal vostro amico ?
Il contributo causale
Il problema, dunque, è di capire se la vostra condotta possa aver contribuito al reato: infatti, se senza di voi, il reato non si fosse realizzato, certamente si parlerebbe di concorso.
La partecipazione morale e il contributo agevolatore del reato
Sappiamo, inoltre, che si potrebbe parlare di concorso anche quando la vostra condotta abbia contribuito ad agevolare il proposito criminoso di un’altra persona (partecipazione morale), e che ovviamente, si avrebbe concorso anche quando con la vostra condotta abbiate potuto facilitare la commissione del reato (contributo agevolatore).
Ma, nell’episodio che abbiamo immaginato, si potrebbe dire che ci sia stata una vostra partecipazione morale o un contributo agevolatore ?
Diremmo di no.
Infatti, non si è affatto rafforzato il proposito criminoso del vostro amico.
Diremmo anzi che, la condotta del vostro amico è stata assolutamente imprevedibile.
Il concorso per omissione
Nel caso immaginario, non si potrebbe neanche parlare di concorso per omissione.
Infatti, tale tipo di concorso potrebbe esserci, ad esempio, solo nel caso del custode che, d’accordo coi ladri, non abbia dato l’allarme; perciò, quando l’omissione sia stata una condizione necessaria o agevolatrice del reato, perché con essa si è violato un preciso obbligo giuridico di impedire un reato, tale per cui, tenendo un comportamento doveroso, quello appunto del custode, si sarebbe impedito o reso più ardua la realizzazione del reato.
La connivenza
Proprio l’obbligo di impedire un evento differenzia il concorso per omissione dalla connivenza, che invece si avrebbe solo quando il soggetto assiste passivamente – come voi, nel caso che abbiamo immaginato -, alla perpetrazione di un reato, che ha la possibilità materiale, ma non l’obbligo giuridico, di impedire !
E la connivenza, ovviamente, non è punibile !
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Ecco, dunque, che nel caso che abbiamo immaginato, voi verreste senz’altro assolti per non aver commesso il fatto !