E’ POSSIBILE IMPUGNARE IL VERBALE DI ACCERTAMENTO PER IL LOCKDOWN ?

Sempre più frequenti sono i casi in cui ci viene chiesto cosa fare, nel caso in cui si venga colti al di fuori della propria abitazione e venga conseguentemente contestata la violazione del DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), per mancanza delle condizioni che ne legittimerebbero uno spostamento.

Abbiamo ritenuto, pertanto di scrivere alcuni nostri suggerimenti, nella speranza che possano fornire utili indicazioni a chi sia stato colto in fallo.

Cosa fare dopo che viene contestata la violazione ?

dal momento in cui viene irrogata la sanzione o da quando viene notificato il verbale, si hanno 30 giorni a disposizione per inviare degli scritti difensivi al Prefetto per fare richiesta di annullamento.

In caso di mancato accoglimento di tale richiesta, sarà poi possibile presentare ricorso al Giudice di Pace, entro i successivi 30 giorni.

Pagare in misura ridotta o impugnare ?

Dal giorno in cui viene irrogata la sanzione o da quando viene notificato il verbale, si hanno solo 5 giorni a disposizione per pagare la sanzione medesima in misura ridotta del 30%.

In tal caso, consigliamo di indicare nella causale di fare espressa riserva di impugnazione.

E’ noto infatti che, di norma, tale condotta potrebbe precludere la possibilità di una successiva contestazione della sanzione; tuttavia, in questo caso, tale conclusione può ritenersi quantomeno dubbia, perché l’art. 203, comma 1°, del C.D.S. (codice della strada), non è richiamato nelle disposizioni del DPCM, con la conseguenza che un’impugnazione del verbale successiva al pagamento in misura ridotta della sanzione sarebbe in questo caso, a nostro parere, pienamente ipotizzabile.

Attendiamo, naturalmente, il conforto sul tale punto di un orientamento giurisprudenziale che, attualmente, manca.

Quali sono i motivi per contestare la violazione ?

Naturalmente, i motivi attraverso cui contestare la violazione irrogata possono attenere, nel merito, ad una errata valutazione degli operanti.

La più importante osservazione che, tuttavia, ci sentiamo di fare, riguarda la possibile illegittimità costituzione del DPCM, per violazione dell’art. 13 della Costituzione.

Tale norma, infatti, stabilisce che le misure restrittive della libertà personale possano essere adottate solo su motivato atto dell’autorità giudiziaria.

Ciò significa, conseguentemente, che neppure una legge – e tanto meno un atto amministrativo, come un DPCM -, potrebbero prevedere nel nostro ordinamento l’obbligo di permanenza domiciliare, senza violare tale norma costituzionale.

Naturalmente, ci corre l’obbligo di evidenziare anche come sia difficile un bilanciamento tra il diritto alla salute e gli altri diritti inviolabili dell’individuo parimenti contemplati e garantiti dalla Costituzione, in una situazione come è l’attuale emergenza epidemiologica mondiale da Coronavirus.