CORONAVIRUS: DIRITTO AL RIMBORSO DEL VIAGGIO

Purtroppo, fin dal mese di dicembre 2019 in Cina, sono stati registrati numerosi casi di polmonite virale con rapida diffusione tra la popolazione che, dopo specifici controlli, ha portato ad individuare un nuovo virus, più noto come Coronavirus.

Anche l’Italia, dopo la Cina ed altri paesi in tutto il mondo, è stata inevitabilmente colpita da una grave epidemia e la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato il nuovo Coronavirus una Emergenza di Sanità Pubblica di Interesse Internazionale.

Sono stati, così, emessi dal Consiglio dei Ministri diversi provvedimenti al fine di adottare misure di contenimento dell’epidemia, fra i quali l’isolamento di determinate aree e la chiusura di tutte le scuole.

Il Ministero della Salute ha, in particolare, raccomandato di posticipare i viaggi non necessari, al fine di evitare le possibilità di contagio.

Ciò è dovuto al fatto che i casi di malattia riscontrati in Italia sono destinati a crescere, con una situazione di allarmismo generale che, conseguentemente, condizionerà tutti nell’esplicazione delle attività quotidiane e, ovviamente, può legittimamente indurre a rinunciare a viaggi precedentemente programmati.

Premesso ciò, va spiegato che il contratto di trasporto, o di soggiorno e, comunque, il pacchetto di viaggio acquistato non può, in questi casi, essere portato ad esecuzione a causa dei rischi connessi all’epidemia di Coronavirus che ha colpito anche l’Italia e si sta inevitabilmente diffondendo in tutto il mondo.

In buona sostanza, il viaggio prenotato è divenuto di impossibile realizzazione per cause di forza maggiore riconducibili, appunto, all’improvvisa ed imprevedibile epidemia che si sta diffondendo.

Legalmente, perciò, siamo di fronte ad una sopravvenuta impossibilità di ricevere la prestazione per la quale è stato già corrisposto il prezzo o parte di esso, con conseguente diritto a chiedere risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1463 codice civile.

In relazione a casi di sopravvenuta impossibilità o di forza maggiore, infatti, la stessa Corte di Cassazione, in passato, aveva stabilito, con la sentenza n. 16315/2007 che, anche quando «la prestazione in astratto sia ancora eseguibile, il venir meno della possibilità che essa realizzi lo scopo dalle parti perseguito con la stipulazione del contratto (ossia, lo «scopo di piacere» in cui si sostanzia la «finalità turistica»), essa implica il venir meno dell’interesse creditorio».

In caso di recesso incolpevole dovuto a causa di forza maggiore, il Codice del Turimo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, modificato dal D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, che ha recepito la direttiva UE 2015/2302), prevede nell’art. 41 che, seppur il pacchetto turistico non sia stato cancellato dall’organizzatore, il consumatore vanti comunque il diritto ad esercitare la disdetta, col conseguente diritto a chiedere la restituzione del prezzo pagato, entro 14 giorni dal recesso.

Concludendo, poiché la finalità di piacere, che è vero il motivo dell’acquisto del pacchetto di viaggio, non può realizzarsi per un evento sopravvenuto non imputabile alle parti, vi è il diritto per il viaggiatore alla restituzione dell’intero prezzo pagato, e ciò sia per il volo, che per il soggiorno o il pacchetto viaggio acquistato.