Consulenza tecnica preventiva e composizione della lite
L’istituto disciplinato dall’art. 696 bis del codice di procedura civile, è stato introdotto per agevolare la conciliazione tra le parti ed evitare, per quanto possibile, un’eventuale futura causa civile.
Il consulente che verrà nominato dal giudice a seguito di un ricorso proposto con l’assistenza di un avvocato, prima di depositare l’elaborato peritale, potrà tentare di trovare un accordo tra le parti, proprio sulla base di quanto dallo stesso accertato e determinato.
Qualora le parti riescano a trovare un accordo, verrà perciò redatto un verbale che, grazie al provvedimento del giudice, avrà efficacia di titolo esecutivo e potrà essere utilizzato anche per l’esecuzione forzata.
Nel caso, invece, che non si riesca a conciliare le parti, ciascuna di esse potrà richiedere l’acquisizione della consulenza tecnica nel successivo giudizio di merito.